comma 344 con solo pompa di calore

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

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gatto_prando
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Iscritto il: mer dic 08, 2010 15:55

comma 344 con solo pompa di calore

Messaggio da gatto_prando »

Ciao a tutti,

sto valutando la detrazione fiscale per un cantiere di cui sto discutendo in questi giorni con committente ed installatore.

La mia situazione è questa:

abitazione su tre piani (oltre 500 mq utili totali):
- installazione di uno split canalizzato per ogni piano nel corridoio, con bocchette motorizzate negli ambienti, per riscaldamento e raffrescamento degli stessi;
- rifacimento della centrale termica, integrando il generatore di calore esistente con una pompa di calore aria/acqua e modificando l'impianto solare termico esistente in modo che lo stesso fornisca calore anche al circuito di riscaldamento degli ambienti oltre che per la produzione di acqua calda sanitaria.

Il cliente vorrebbe accedere alle detrazioni fiscali per la modifica dell'impianto, ma:
il comma 347 della L. finanziaria del 2007 (sostituzione impianti) non lo posso usare in quanto non si tratta di sostituzione di impianto.
il conto termico non lo posso attuare in quanto non si tratta di sostituzione di impianto,

Posso utilizzare il comma 344 della L. finanziaria del 2007 (riqualificazione energetica), ovviamente dopo aver verificato che il valore dell'EPi risulti inferiore al EPi limite o può crearsi qualche problema visto che intervengo solo sulla parte impiantistica?

Potrei in alternativa accedere alla detrazione del 50% (ex 36%), inserendo come voce: caloriferi e condizionatori, o l'intervento non rientra in queste voci?
dal vademecum ENEA:
OPERE AGEVOLABILI:
assicurate le condizioni su esposte, data l'assenza di specifiche indicazioni normative, si ritiene che la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprenda QUALSIASI intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.
Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:
• interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione;
• impianti di cogenerazione, rigenerazione, ecc.
• interventi di coibentazione o sostituzione di finestre non aventi i requisiti tecnici prescritti dal comma 345 di riferimento.
gatto_prando
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Re: comma 344 con solo pompa di calore

Messaggio da gatto_prando »

nessuno che mi conferma quanto da me esposto?
Ronin
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Re: comma 344 con solo pompa di calore

Messaggio da Ronin »

rientra certamente nel 50%.
mi sembra un po' poco per rientrare nel comma 344, ma se hai fatto i relativi calcoli e sei sicuro secondo me è applicabile
sconsiglio di utilizzare il ST per integrazione al riscaldamento
gatto_prando
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Re: comma 344 con solo pompa di calore

Messaggio da gatto_prando »

il ST è già presente (attualmente solo ACS), volevo utilizzarlo più che altro perchè sulla carta può darmi una mano a rientrare nell EPI limite.

Dici che allora posso accedere alle detrazioni per il comma 344 anche dopo il 31/06/2013, anche se le pompe di calore non sono più ammesse?
Ronin
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Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: comma 344 con solo pompa di calore

Messaggio da Ronin »

per me sì, perchè sono escluse le "spese per sostituzione di generatore con pompa di calore" e tu non lo sostituisci.
girondone
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Località: SV

Re: comma 344 con solo pompa di calore

Messaggio da girondone »

si certo il 344 è come prima...
hanno tolto le pdc dal 347


almeno io ho memorizzato così
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