Salve a tutti,
un'azienda dotata di CPI che ha subito delle modifiche interne di rilievo ( cambio layout interno, aggiunta di macchine ) che presuppongono una analisi di rischio potrebbe avere com risultato:
1.Aggravio di rischio
2.Non Aggravio di rischio
In entrambe le possiblità essendovi stata una valutazione nuova , con delle misure compensative diverse da quelle preesistenti, delinea un nuovo scenario aziendale. Tutta questa valutazione è ad opera del tecnico antincendio.
Ora il rinnovo presuppone che il Titolare dichiari:
assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato
allora la variazione di condizioni di sicurezza antincendio secondo Voi significa che, se fornissimo un valore oggettivo alla condizione di sicurezza, in caso di identico valore non ho variato le condizioni oppure avendo variato i sottostanti scenari incidentali possibili che fornisconon comunque una valutazione paritetica alla preesistente, devo presentare un progetto nuovo di adeguamento all'esistente?
Dunque in caso di , per ex
1- variazione di layout interni che mutano i percorsi imponendo per ex la intallazione di una porta di emergenza ove prima non lo era
2-Cambio del carico di incendio comuque però all'interno del range che porta ad una resistenza al fuoco inferiore a quella di progetto
3-Presenza di nuovo impianto non di per sè soggetto ,ma pericoloso a cui però ho posto delle misure compensative che portano il rischio nello stesso valore di progetto.
è necessario presentare il progetto di adeguamento? E la Ditta come è posta dal punto di vista della abilitazione all'esercizio ? E' coperta dal punto di vista Legale in quanto ha progetto di adeguamento presso VVF oppure è come una ditta che non ha il CPI?. Questo può avere peso diverso per un'assicurazione che deve assicurare l'azienda . Grazie
Rinnovo CPI con adeguamento
Moderatore: Edilclima
Re: Rinnovo CPI con adeguamento
Ti dico come la vedo io, ma non so se ho ben compreso cosa intende il dPR 151 ed il DM 7 agosto.
Da quel che ho capito ci sono ora 3 tipi di variazioni che puoi fare all'attività:
Nel caso 3 invece non comunichi nulla all'atto della modifica, ma ne devi rendere conto all'atto del rinnovo del CPI (chiamiamolo ancora così).
Quindi devi valutare prima se c'è o no "aggravio di rischio", poi se questo aggravio di rischio riguarda anche l'antincendio oppure no. In aiuto ti viene (si fa per dire) l'allegato IV (mi pare) del DM 7 agosto.
Da quel che ho capito ci sono ora 3 tipi di variazioni che puoi fare all'attività:
- 1. Quelle che incidono sulla sicurezza ma NON sull'aspetto antincendio
2. Quelle che incidono sulla sicurezza ed ANCHE sull'aspetto antincedio
3. Quelle minori, che non ricadono in nessuna delle 2 sopra
Nel caso 3 invece non comunichi nulla all'atto della modifica, ma ne devi rendere conto all'atto del rinnovo del CPI (chiamiamolo ancora così).
Quindi devi valutare prima se c'è o no "aggravio di rischio", poi se questo aggravio di rischio riguarda anche l'antincendio oppure no. In aiuto ti viene (si fa per dire) l'allegato IV (mi pare) del DM 7 agosto.
Re: Rinnovo CPI con adeguamento
Inizio con il dire che il DPR ha valore di legge e quindi ha la precedenza sul DM.
Il DPR art.4, comma 6 dice:
- fatta salva l'applicazione dell'art.3 che impone l'iter completo per varianti che comportano aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio
- la SCIA si deve presentare quando vi sono modifiche (lavorazioni, strutture, nuove destinazioni, variazioni sostanze pericolose e ogni qual volta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza prima accertate)
Quindi sia che si abbia aggravio del rischio (iter completo), sia che non si abbia, la SCIA va comunque presentata con i dovuti allegati.
Non credo che con "condizioni di sicurezza" il legislatore abbia inteso a 360° quelle di cui al DVR aziendale (pensiamo ad un aggravio del rischio VDT o MMC, non c'azzecca nulla con le procedure di prevenzione incendi).
Poi arriva il DM
art.4 comma 6: in caso di aggravio delle condizioni di sicurezza (iter completo) si deve presentare SCIA completa degli allegati;
art.4 comma 7: in caso di non aggravio delle condizioni di sicurezza (quindi l'iter parziale di cui al DPR a.4-c.6) si deve presentare SCIA con allegata la dichiarazione di non aggravio;
art.4 comma 8: in caso di modifiche non ricomprese all'art.4 comma 6 del DPR, nonchè per quelle da considerarsi non sostanziali, si aggiorna la documentazione al rinnovo
l'All.IV specifica quali siano le modifiche che comportano variazione delle condizioni di sicurezza (quindi aggravio e iter completo, oppure non aggravio e iter parziale); le modifiche non elencate sono da considerarsi non sostanziali quindi da specificare all'atto del rinnovo.
Si tratta quindi di identificare in quale caso si va a ricadere.
Se le modifiche non sono citate nell'allegato al DM, allora si può agire al rinnovi, altrimenti comunque occorre procedere ad una nuova SCIA (con VP se c'è aggravio).
Il DPR art.4, comma 6 dice:
- fatta salva l'applicazione dell'art.3 che impone l'iter completo per varianti che comportano aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio
- la SCIA si deve presentare quando vi sono modifiche (lavorazioni, strutture, nuove destinazioni, variazioni sostanze pericolose e ogni qual volta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza prima accertate)
Quindi sia che si abbia aggravio del rischio (iter completo), sia che non si abbia, la SCIA va comunque presentata con i dovuti allegati.
Non credo che con "condizioni di sicurezza" il legislatore abbia inteso a 360° quelle di cui al DVR aziendale (pensiamo ad un aggravio del rischio VDT o MMC, non c'azzecca nulla con le procedure di prevenzione incendi).
Poi arriva il DM
art.4 comma 6: in caso di aggravio delle condizioni di sicurezza (iter completo) si deve presentare SCIA completa degli allegati;
art.4 comma 7: in caso di non aggravio delle condizioni di sicurezza (quindi l'iter parziale di cui al DPR a.4-c.6) si deve presentare SCIA con allegata la dichiarazione di non aggravio;
art.4 comma 8: in caso di modifiche non ricomprese all'art.4 comma 6 del DPR, nonchè per quelle da considerarsi non sostanziali, si aggiorna la documentazione al rinnovo
l'All.IV specifica quali siano le modifiche che comportano variazione delle condizioni di sicurezza (quindi aggravio e iter completo, oppure non aggravio e iter parziale); le modifiche non elencate sono da considerarsi non sostanziali quindi da specificare all'atto del rinnovo.
Si tratta quindi di identificare in quale caso si va a ricadere.
Se le modifiche non sono citate nell'allegato al DM, allora si può agire al rinnovi, altrimenti comunque occorre procedere ad una nuova SCIA (con VP se c'è aggravio).
Re: Rinnovo CPI con adeguamento
Allora riassumendo:
1.VARIAZIONE CONDIZIONI SICUREZZA PREESISTENTI--> AGGRAVIO-->DECADIMENTO CPI IN ESSERE-->PROGETTO NUOVO
2.VARIAZIONE CONDIZIONI SICUREZZA PREESISTENTI--> NON AGGRAVIO-->SCIA-->DECADIMENTO CPI IN ESSERE CON CONTESTUALE SOSTITUZIONE CON SCIA PRESENTATA-->VVF FANNO CONTROLLI A CAMPIONE (B) O OBBLIGATOI (C) dunque eventuale attesa per le C di ok VVF
3.MODIFICHE NON SOSTANZIALI-->AL RINNOVO SUCCESSIVO SI COMUNICANO
E' corretto?
grz
1.VARIAZIONE CONDIZIONI SICUREZZA PREESISTENTI--> AGGRAVIO-->DECADIMENTO CPI IN ESSERE-->PROGETTO NUOVO
2.VARIAZIONE CONDIZIONI SICUREZZA PREESISTENTI--> NON AGGRAVIO-->SCIA-->DECADIMENTO CPI IN ESSERE CON CONTESTUALE SOSTITUZIONE CON SCIA PRESENTATA-->VVF FANNO CONTROLLI A CAMPIONE (B) O OBBLIGATOI (C) dunque eventuale attesa per le C di ok VVF
3.MODIFICHE NON SOSTANZIALI-->AL RINNOVO SUCCESSIVO SI COMUNICANO
E' corretto?
grz
Re: Rinnovo CPI con adeguamento
Direi che concordiamo tutti, con più o meno dettagli.
Poi mi saprete dire quanti clienti faranno la SCIA perché hanno fatto modifiche al layout dei macchinari.
O quanti comuni chiederanno il rinnovo SCIA nel caso di interventi minori dal punto di vista edilizio ma con ripercussioni sulla sicurezza.
Poi mi saprete dire quanti clienti faranno la SCIA perché hanno fatto modifiche al layout dei macchinari.
O quanti comuni chiederanno il rinnovo SCIA nel caso di interventi minori dal punto di vista edilizio ma con ripercussioni sulla sicurezza.
Re: Rinnovo CPI con adeguamento
Mi sfugge qualcosa....
se ho delle modifiche con aggeavio di rischio (ad esempio aumento del carico di incendio) rispetto a quanto autorizzato in CPI e ho una attività di tipo B o C...non si deve chiedere la valutazione progetto?
se ho delle modifiche con aggeavio di rischio (ad esempio aumento del carico di incendio) rispetto a quanto autorizzato in CPI e ho una attività di tipo B o C...non si deve chiedere la valutazione progetto?