Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
L'articolo 9.5 così recita adesso:
5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici
attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna
unita' immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai
consumi effettivi delle medesime:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la
fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio
siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di
teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una
fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, e'
obbligatoria, entro il 30 giugno 2017, l'installazione, a
cura degli esercenti l'attivita' di misura, di un contatore
di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore
di collegamento alla rete o del punto di fornitura
dell'edificio o del condominio;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali
riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento
centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un
sistema di fornitura centralizzato che alimenta una
pluralita' di edifici, e' obbligatoria l'installazione
entro il 30 giugno 2017, a cura del proprietario, di
sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore
o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unita'
immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente
possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato
rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in
termini di costi puo' essere valutata con riferimento alla
metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali
casi di impossibilita' tecnica alla installazione dei
suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in
termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi
energetici potenziali, devono essere riportati in apposita
relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
c) nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia
tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di
costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici
potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a
cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b),
all'installazione di sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore individuali per quantificare
il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo
scaldante posto all'interno delle unita' immobiliari dei
condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto
previsto norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione
di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di
costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma
UNI EN 15459. Eventuali casi di inefficienza in termini di
costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici
potenziali, devono essere riportati in apposita relazione
tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali
sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o
da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la
corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di
calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unita'
immobiliari e delle aree comuni, nonche' per l'uso di acqua
calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo
centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli
utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per
cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica.
In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i
millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure
secondo le potenze installate. E' fatta salva la
possibilita', per la prima stagione termica successiva
all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma,
che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi
di proprieta'. Le disposizioni di cui alla presente lettera
sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali
ove alla data di entrata in vigore della presente
disposizione si sia gia' provveduto all'installazione dei
dispositivi di cui al presente comma e si sia gia'
provveduto alla relativa suddivisione delle spese.
5-bis. Ferme restando le condizioni di fattibilita'
tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di
fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di
contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5
che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono
leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio
2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi
che ne permettono la lettura da remoto.
5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c),
non possono essere derogati nel caso di condomini di nuova
costruzione o di edifici polifunzionali di nuova
costruzione.
5-quater. Al fine di informare gli utenti riguardo alla
ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica
volontari e involontari di cui al comma 5, lettera d), con
particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate,
tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze
di fabbisogno termico per metro quadro tra le unita'
immobiliari costituenti il condominio o l'edificio
polifunzionale superiori al 50 per cento, l'ENEA, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sottopone al Ministero dello
sviluppo economico una guida che indichi le ripartizioni
delle spese suggerite in relazione ai fattori quali, a
titolo non esaustivo, la zona climatica, le prestazioni
energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione.