Oggi ho chiesto un chiarimento all'ENEA sulle caldaie non a condensazione
DOMANDA:
Buon giorno
L'articolo 1 comma 20 della finanziaria cita:
20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.
con la limitazione di stanziamento del comma 21:
21. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefìci di cui al medesimo periodo del comma 20.
Il decreto appena uscito parla di:(combinato con il decreto del 19.2.2007)
-Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all'qrt.1, comma 347, della legge finanziaria 2007, si intendono gli intervbenti di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazioen e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, nonche' di impianti di climatizzazione invernale con impianati dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 13 dicembre 2008.
Il mio dubbio e' questo: in definitiva mi sembra non si possano usare caldaie non a condensazione, ma allora il comma 20 della finanziaria a cosa si riferisce?
Deve uscire un ulteriore decreto o chiarimento su questo aspetto, oppure mi confermate che le sostituzioni si possono fare solo con caldaie a condensazione?
Grazie
RISPOSTA:
buongiorno,
siamo ancora in attesa della pubblicazione dei decreti
attuativi, comunque le anticipiamo che questo tipo di
intervento, se non contempla le caldaie di tipo a
condensazione, le pompe di calore ad alta efficienza o
impianti geotermici a bassa entalpia, è agevolabile se
persegue le prestazioni energetiche richieste ai sensi del
comma 344.
Pertanto le consigliamo di attendere la pubblicazione
delle nuove disposizioni.
ENEA
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Ma si riferisce solo alla pubblicazione sulla G.U. dell'ultimo decreto o deve uscire ancora qualcosa?
Ma devono uscire altri decreti?
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Re: Ma devono uscire altri decreti?
Secondo noi si riferiscono alla pubblicazione del decreto correttivo sulla GU. Concordiamo infatti con alcuni interventi letti su qs forum secondo cui nell'ottica dell'impalcato normativo del 55% non avrebbe senso l'agevolazione di generatori non a condensazione. Però non si sà mai.
Ci permettiamo di sottolineare come nella risposta inviatati dall'enea si faccia chiarezza sul fatto che sono oggetto di 55%: pompe di calore ad alta efficenza o impianti geotermici a bassa entalpia, poichè nella bozza di decreto la conginzione "E" usata nella stesura a noi sembrava dasse adito a interpretazioni diverse.
Ci permettiamo di sottolineare come nella risposta inviatati dall'enea si faccia chiarezza sul fatto che sono oggetto di 55%: pompe di calore ad alta efficenza o impianti geotermici a bassa entalpia, poichè nella bozza di decreto la conginzione "E" usata nella stesura a noi sembrava dasse adito a interpretazioni diverse.