scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 93
- Iscritto il: dom ott 21, 2007 10:23
scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Scandaloso!!
Il decreto che permette di scaricare a parete con le caldaie a condensazione!!
COME SE I FUMI PRODOTTI DA UNA CALDAIA A CONDENSAZIONE NON PROVOCHINO MALATTIE RESPIRATORIE A CHI SE LI INALA!!
Ma cosa centra il risparmio energetico con lo scarico a tetto...cioè la salvaguardia della salute della gente con il risparmio di denaro???
Ora i costruttori degli edifici risparmieranno anche il costo delle canne fumarie lasciando invariato il prezzo degli appartamenti tanto metto una condensazione con scarico a parete!!
E per gli scarichi della condensa, dove li mettiamo direttamente nelle acque grigie di casa???
E per le sostituzioni dei generatori tradizionali su impianti tradizionali dove la temperatura dell'acqua a 45-50° di una condensazione sui caloriferi tradizionali li scalda appena!!
Oppure faremo funzionare una caldaia a condensazione con temperature superiori a 55° salutando la condensazione????
Ma chi le fa ste leggi???
Il decreto che permette di scaricare a parete con le caldaie a condensazione!!
COME SE I FUMI PRODOTTI DA UNA CALDAIA A CONDENSAZIONE NON PROVOCHINO MALATTIE RESPIRATORIE A CHI SE LI INALA!!
Ma cosa centra il risparmio energetico con lo scarico a tetto...cioè la salvaguardia della salute della gente con il risparmio di denaro???
Ora i costruttori degli edifici risparmieranno anche il costo delle canne fumarie lasciando invariato il prezzo degli appartamenti tanto metto una condensazione con scarico a parete!!
E per gli scarichi della condensa, dove li mettiamo direttamente nelle acque grigie di casa???
E per le sostituzioni dei generatori tradizionali su impianti tradizionali dove la temperatura dell'acqua a 45-50° di una condensazione sui caloriferi tradizionali li scalda appena!!
Oppure faremo funzionare una caldaia a condensazione con temperature superiori a 55° salutando la condensazione????
Ma chi le fa ste leggi???
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Oppure usare quella cosa che costa 15€, installarla altrettanti, facciamo regolare bene le impostazioni e condensiamo il 95% del tempo?gsmetanotidaunamano ha scritto:E per le sostituzioni dei generatori tradizionali su impianti tradizionali dove la temperatura dell'acqua a 45-50° di una condensazione sui caloriferi tradizionali li scalda appena!!
Oppure faremo funzionare una caldaia a condensazione con temperature superiori a 55° salutando la condensazione????
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Guarda che la temperatura che determina la condensazione è quella di ritorno in caldaia; quindi basta mandare acqua a 65-70 °C e fare in modo che il ritorno sia il più basso possibile (magari 25-30°) installando le valvole termostatiche e riducendo drasticamente le portate.gsmetanotidaunamano ha scritto:Scandaloso!!
E per le sostituzioni dei generatori tradizionali su impianti tradizionali dove la temperatura dell'acqua a 45-50° di una condensazione sui caloriferi tradizionali li scalda appena!!
Oppure faremo funzionare una caldaia a condensazione con temperature superiori a 55° salutando la condensazione????
Ma chi le fa ste leggi???
Augusto 44
-
- Messaggi: 93
- Iscritto il: dom ott 21, 2007 10:23
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
certo con una spesa di 15 euri di valvole termostatiche ad ogni calorifero si risolve la questione dello scambio termico e della condensazione ma non dei fumi a PARETE!!
parliamone no?
parliamone no?
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
e dello scarico a tetto di quegli schifosi caminetti a legna, legna schifosa, che fa fumi odiosi, puzzolenti, carichi di schifo, che escono dai comigloli, si abbassano ti pervadono la proprietà? Parliamone.gsmetanotidaunamano ha scritto:parliamone no?
Di sicuro le caldaie a condensazione, inquinano meno delle tradizionali e moooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolto meno di qualsiasi biomassa, non solo del caminetto del mio vicino .
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Vedi anche qui:gsmetanotidaunamano ha scritto:parliamone no?
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=15930
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
-
- Messaggi: 93
- Iscritto il: dom ott 21, 2007 10:23
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
ATTENZIONE ho letto in vari post e mi sembra che le idee non siano proprio chiare col tentativo di qualcuno di girare la frittata:
la sostituzione dell'articolo 5 comma 9 del dpr 412 RAFFORZA il fatto che NON SI POSSONO INSTALLARE caldaie con scarico a parete!! A MENO CHE si installino SOLO caldaie a CONDENSAZIONE!!
Oppure:
SOLO le caldaie a condensazione POSSONO essere installate con lo scarico a PARETE (rispettando le distanze UNI), le altre devono scaricare in canna fumaria!
la sostituzione dell'articolo 5 comma 9 del dpr 412 RAFFORZA il fatto che NON SI POSSONO INSTALLARE caldaie con scarico a parete!! A MENO CHE si installino SOLO caldaie a CONDENSAZIONE!!
Oppure:
SOLO le caldaie a condensazione POSSONO essere installate con lo scarico a PARETE (rispettando le distanze UNI), le altre devono scaricare in canna fumaria!
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
a parte la questione del rigirare la frittata che non capisco... qui si discute e ci si scambiano opinioni... il discorso è: anche il 412 modificato dal 551 di fatto non consentiva più lo scarico a parete tranne in alcuni limitati casi, e comunque FATTI SALVI I REGOLAMENTI LOCALI PIU' RESTRITTIVI (la cosa poi è stata recepita anche dalla normativa tecnica con la 7129-3/08)... ora, il riferimento ai regolamenti locali (di igiene o edilizi) non c'è più, e quindi? in Lombardia dove su tutto il territorio regionale non si può scaricare a parete neanche quando si rientra nei casi derogabili che succede?gsmetanotidaunamano ha scritto:ATTENZIONE ho letto in vari post e mi sembra che le idee non siano proprio chiare col tentativo di qualcuno di girare la frittata:
la sostituzione dell'articolo 5 comma 9 del dpr 412 RAFFORZA il fatto che NON SI POSSONO INSTALLARE caldaie con scarico a parete!! A MENO CHE si installino SOLO caldaie a CONDENSAZIONE!!
Oppure:
SOLO le caldaie a condensazione POSSONO essere installate con lo scarico a PARETE (rispettando le distanze UNI), le altre devono scaricare in canna fumaria!
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
esattamente i dubbi sono quelli di grifo...
di sicuro ora pare più restrittiva
di sicuro ora pare più restrittiva
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Sicuro????girondone ha scritto:.......di sicuro ora pare più restrittiva
Sembra il contrario.... prima, secondo il 412, se era possibile scaricare a parete si doveva utilizzare una caldaia a 4 stelle; oggi utilizzando una caldaia a 4 stelle è possibile scaricare a parete!!!
Quindi, se sommiamo le ultime "furbate romane", prima con la modifica del C.C. dove è possibile staccarsi dall'impianto centralizzato per creare un impianto autonomo, ora con la possibilità di scaricare a parete, ci ritroveremo molti condomini con i tubi di carico a parete e la Sig.ra Luisa con la caldaia centralizzata per scaldare 60 mq.
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
si scusa... ho scritto il contrario di quello che volevo dire
-
- Messaggi: 93
- Iscritto il: dom ott 21, 2007 10:23
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Gentile Grifo, il fatto di girare la frittata è dimostrabile dagli ultimi interventi dove si continua a sostenere che mettendo la caldaia a 4 stelle si poteva (dpr 412/1993) scaricare a parete!! ...solo in alcuni casi si poteva scaricare a parete mettendo una caldaia appartenente alla classe meno inquinante NOx.....
la problematica
Come mai si confonde la salute umana con l'inquinamento atmosferico o con il risparmio energetico...anche se alla fine c'è sempre un filo conduttore che ricade sulla salute e sull'esistenza dell'uomo, ma mettere una caldaia con scarico a parete serve solo ed esclusivamente ad EVITARE che un essere umano (soprattrutto i bambini apparato respiratorio più vulnerabile), eviti di respirare i fumi dannosi per la salute! Ora che sia a condensazione o a 4 stelle i fimi sono sempre dannosi!!
Ora porca miseria costruiamo grattacili altissimi, ponti lunghissimi ma che cavolo ci vuole a fare una canna fumaria ... f....lo l'estetica dei palazzi!!
la problematica
Come mai si confonde la salute umana con l'inquinamento atmosferico o con il risparmio energetico...anche se alla fine c'è sempre un filo conduttore che ricade sulla salute e sull'esistenza dell'uomo, ma mettere una caldaia con scarico a parete serve solo ed esclusivamente ad EVITARE che un essere umano (soprattrutto i bambini apparato respiratorio più vulnerabile), eviti di respirare i fumi dannosi per la salute! Ora che sia a condensazione o a 4 stelle i fimi sono sempre dannosi!!
Ora porca miseria costruiamo grattacili altissimi, ponti lunghissimi ma che cavolo ci vuole a fare una canna fumaria ... f....lo l'estetica dei palazzi!!
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Una vittoria dei costruttori di caldaie murali! Comunque non è così semplice rispettare quanto previsto nelle 7129 per lo scarico a parete.
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
eee già!! visto l'arrivo delle pompe di calore in qualche modo bisogna dare ossigeno alle manovie che sfornano murali a fiumi!! (avete mai visto una linea di montaggio di murali.... ogno volta mi chiedo... ma in quanti siamo in questo mondo! )roming ha scritto:Una vittoria dei costruttori di caldaie murali! Comunque non è così semplice rispettare quanto previsto nelle 7129 per lo scarico a parete.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
-
- Messaggi: 93
- Iscritto il: dom ott 21, 2007 10:23
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
QUindi l'articolo il 17 dicembre 2012 è stato convertito in Legge!!!
Pertanto non si possono più installare caldaie STANDARD con scarico a parete anche in caso di mera sostituzione di un generatore installato prima del 1 agosto 1994!!!???
Giusto?
Pertanto non si possono più installare caldaie STANDARD con scarico a parete anche in caso di mera sostituzione di un generatore installato prima del 1 agosto 1994!!!???
Giusto?
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
[quote="gsmetanotidaunamano"]QUindi l'articolo il 17 dicembre 2012 è stato convertito in Legge!!!
Pertanto non si possono più installare caldaie STANDARD con scarico a parete anche in caso di mera sostituzione di un generatore installato prima del 1 agosto 1994!!!???
Giusto?[/quote
Interessante
Pertanto non si possono più installare caldaie STANDARD con scarico a parete anche in caso di mera sostituzione di un generatore installato prima del 1 agosto 1994!!!???
Giusto?[/quote
Interessante
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
una giusta lettura dovrebbe essere questa...
ps. non è farina del mio sacco
Scarico in facciata, da solo…
Nell'art. 53 della legge 221 del 2012 si trova:
53. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
«9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo
seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di
prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe
ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma
tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei
terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive
integrazioni».
La facoltà di scarico in facciata con apparecchi a condensazione introdotta dalla legge n. 221 del
2012 è soprattutto la (giusta!) condanna a morte definitiva delle canne collettive ramificate (canne
"shunt") e degli apparecchi atmosferici a tiraggio naturale che, a questo punto, sono di fatto vietati.
Gli apparecchi atmosferici a tiraggio naturale potevano ancora essere installati in deroga ai requisiti
di prestazione energetica in virtù del comma 7 dell'articolo 4 del DPR 59/09, la cui applicabilità è
condizionata dalla circostanza che non esista altra soluzione che riattaccarsi alla vecchia CCR. A
questo punto, poiché nulla osta più allo scarico in parete il comma 7 non può più essere invocato e
d'ora in poi si possono solo installare caldaie rispondenti ai requisiti del comma 6 lettera a):
"rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100 per cento della potenza termica
utile nominale, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula 90 + 2 log Pn", che porta
a rendimenti termici utili del 92…94% passando da 10 a 100 kW. Quindi nessuno può più installare
caldaie atmosferiche a tiraggio naturale in sostituzione di caldaie esistenti, a meno di ricorrere ad
una valutazione del rendimento globale medio stagionale a cura di un progettista, che porterà
inevitabilmente alla medesima conclusione.
Questa è l'unica lettura "obbligata" di questa disposizione: d'ora in poi, in presenza di impianti
autonomi e di canne collettive ramificate, non si sarà più obbligati ad immettere negli ambienti
abitati fumi ricchi di CO ma sarà consentito buttare all'esterno fumi poveri di CO. Questa che si
ribadisce essere l'unica lettura "obbligata" è sicuramente una novità positiva.
Scarico in facciata… e nuovo codice del condominio
Sono due novità legislative che si intersecano e rischiano, col loro "combinato disposto", di produrre
un ulteriore ondata di smembramenti di impianti centralizzati.
Per un'analisi dettagliata dei due provvedimenti, Vi rimando all'ottima analisi dell'ing. Lucchesi
riportata in coda a questa circolare.
ps. non è farina del mio sacco
Scarico in facciata, da solo…
Nell'art. 53 della legge 221 del 2012 si trova:
53. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
«9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo
seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di
prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe
ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma
tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei
terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive
integrazioni».
La facoltà di scarico in facciata con apparecchi a condensazione introdotta dalla legge n. 221 del
2012 è soprattutto la (giusta!) condanna a morte definitiva delle canne collettive ramificate (canne
"shunt") e degli apparecchi atmosferici a tiraggio naturale che, a questo punto, sono di fatto vietati.
Gli apparecchi atmosferici a tiraggio naturale potevano ancora essere installati in deroga ai requisiti
di prestazione energetica in virtù del comma 7 dell'articolo 4 del DPR 59/09, la cui applicabilità è
condizionata dalla circostanza che non esista altra soluzione che riattaccarsi alla vecchia CCR. A
questo punto, poiché nulla osta più allo scarico in parete il comma 7 non può più essere invocato e
d'ora in poi si possono solo installare caldaie rispondenti ai requisiti del comma 6 lettera a):
"rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100 per cento della potenza termica
utile nominale, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula 90 + 2 log Pn", che porta
a rendimenti termici utili del 92…94% passando da 10 a 100 kW. Quindi nessuno può più installare
caldaie atmosferiche a tiraggio naturale in sostituzione di caldaie esistenti, a meno di ricorrere ad
una valutazione del rendimento globale medio stagionale a cura di un progettista, che porterà
inevitabilmente alla medesima conclusione.
Questa è l'unica lettura "obbligata" di questa disposizione: d'ora in poi, in presenza di impianti
autonomi e di canne collettive ramificate, non si sarà più obbligati ad immettere negli ambienti
abitati fumi ricchi di CO ma sarà consentito buttare all'esterno fumi poveri di CO. Questa che si
ribadisce essere l'unica lettura "obbligata" è sicuramente una novità positiva.
Scarico in facciata… e nuovo codice del condominio
Sono due novità legislative che si intersecano e rischiano, col loro "combinato disposto", di produrre
un ulteriore ondata di smembramenti di impianti centralizzati.
Per un'analisi dettagliata dei due provvedimenti, Vi rimando all'ottima analisi dell'ing. Lucchesi
riportata in coda a questa circolare.
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Anche se conoscendo chi è l'autore e condivido lo spirito di lettura dell'art. in base all'affermazione:
mi sento di osservare che: è possibile trovare casi in cui lo scarico a parete sia impossibile o perchè la caldaia è interna o perchè non riesco a rispettare le distanze secondo la 7129.girondone ha scritto: poiché nulla osta più allo scarico in parete il comma 7 non può più essere invocato e d'ora in poi si possono solo installare caldaie rispondenti ai requisiti del comma 6 lettera a):
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
-
- Messaggi: 383
- Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Potresti indicare il link dove hai trovato questa interessante interpretazione?girondone ha scritto:una giusta lettura dovrebbe essere questa...
ps. non è farina del mio sacco
Scarico in facciata, da solo…
Nell'art. 53 della legge 221 del 2012 si trova:
53. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
«9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo
seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di
prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe
ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma
tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei
terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive
integrazioni».
La facoltà di scarico in facciata con apparecchi a condensazione introdotta dalla legge n. 221 del
2012 è soprattutto la (giusta!) condanna a morte definitiva delle canne collettive ramificate (canne
"shunt") e degli apparecchi atmosferici a tiraggio naturale che, a questo punto, sono di fatto vietati.
Gli apparecchi atmosferici a tiraggio naturale potevano ancora essere installati in deroga ai requisiti
di prestazione energetica in virtù del comma 7 dell'articolo 4 del DPR 59/09, la cui applicabilità è
condizionata dalla circostanza che non esista altra soluzione che riattaccarsi alla vecchia CCR. A
questo punto, poiché nulla osta più allo scarico in parete il comma 7 non può più essere invocato e
d'ora in poi si possono solo installare caldaie rispondenti ai requisiti del comma 6 lettera a):
"rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100 per cento della potenza termica
utile nominale, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula 90 + 2 log Pn", che porta
a rendimenti termici utili del 92…94% passando da 10 a 100 kW. Quindi nessuno può più installare
caldaie atmosferiche a tiraggio naturale in sostituzione di caldaie esistenti, a meno di ricorrere ad
una valutazione del rendimento globale medio stagionale a cura di un progettista, che porterà
inevitabilmente alla medesima conclusione.
Questa è l'unica lettura "obbligata" di questa disposizione: d'ora in poi, in presenza di impianti
autonomi e di canne collettive ramificate, non si sarà più obbligati ad immettere negli ambienti
abitati fumi ricchi di CO ma sarà consentito buttare all'esterno fumi poveri di CO. Questa che si
ribadisce essere l'unica lettura "obbligata" è sicuramente una novità positiva.
Scarico in facciata… e nuovo codice del condominio
Sono due novità legislative che si intersecano e rischiano, col loro "combinato disposto", di produrre
un ulteriore ondata di smembramenti di impianti centralizzati.
Per un'analisi dettagliata dei due provvedimenti, Vi rimando all'ottima analisi dell'ing. Lucchesi
riportata in coda a questa circolare.
girando online vedo che ci sono solo gli articoli fino al 39
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
è una circolare dell ANTA
-
- Messaggi: 93
- Iscritto il: dom ott 21, 2007 10:23
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Gli edifici multipiano costituiti da più unità immobiliari devono essere dotati di appositi condotti di evacuazione dei
prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei
seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al
servizio delle singole unità immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici
individuali appartenenti ad uno stesso edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a
impianti individuali,
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo
distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro
successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate nei seguenti casi:
- mera sostituzione di generatori di calore individuali,
- singole ristrutturazioni degli impianti termici
individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
qualora nella versione iniziale non dispongano già di sistemi di
evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il
tetto dell'edificio.
Io mi riferivo alla tragica scomparsa di quello scritto in rosso!
Quindi addio alle caldaie standard a tiraggio forzato?!
Pensiamo a tutti quei modelli che sono in circolazione parcheggiati nei negozi dei manutentori....
prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei
seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al
servizio delle singole unità immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici
individuali appartenenti ad uno stesso edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a
impianti individuali,
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo
distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro
successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate nei seguenti casi:
- mera sostituzione di generatori di calore individuali,
- singole ristrutturazioni degli impianti termici
individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
qualora nella versione iniziale non dispongano già di sistemi di
evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il
tetto dell'edificio.
Io mi riferivo alla tragica scomparsa di quello scritto in rosso!
Quindi addio alle caldaie standard a tiraggio forzato?!
Pensiamo a tutti quei modelli che sono in circolazione parcheggiati nei negozi dei manutentori....
-
- Messaggi: 383
- Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
domanda: e se il regolamento locale impedisce lo scarico in facciata che si fa?gsmetanotidaunamano ha scritto:Gli edifici multipiano costituiti da più unità immobiliari devono essere dotati di appositi condotti di evacuazione dei
prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei
seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al
servizio delle singole unità immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici
individuali appartenenti ad uno stesso edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a
impianti individuali,
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo
distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro
successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate nei seguenti casi:
- mera sostituzione di generatori di calore individuali,
- singole ristrutturazioni degli impianti termici
individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
qualora nella versione iniziale non dispongano già di sistemi di
evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il
tetto dell'edificio.
Io mi riferivo alla tragica scomparsa di quello scritto in rosso!
Quindi addio alle caldaie standard a tiraggio forzato?!
Pensiamo a tutti quei modelli che sono in circolazione parcheggiati nei negozi dei manutentori....
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
il vero problema è capire quello visto che il 412 non fa più riferimento ai reg localiingpignolo ha scritto:domanda: e se il regolamento locale impedisce lo scarico in facciata che si fa?gsmetanotidaunamano ha scritto:Gli edifici multipiano costituiti da più unità immobiliari devono essere dotati di appositi condotti di evacuazione dei
prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei
seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al
servizio delle singole unità immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici
individuali appartenenti ad uno stesso edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a
impianti individuali,
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo
distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro
successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate nei seguenti casi:
- mera sostituzione di generatori di calore individuali,
- singole ristrutturazioni degli impianti termici
individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
qualora nella versione iniziale non dispongano già di sistemi di
evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il
tetto dell'edificio.
Io mi riferivo alla tragica scomparsa di quello scritto in rosso!
Quindi addio alle caldaie standard a tiraggio forzato?!
Pensiamo a tutti quei modelli che sono in circolazione parcheggiati nei negozi dei manutentori....
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
a qualcuno i calli li dovevano pestare o no.....
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Salve colleghi,
Scrivo per avere, se possibile, un vostro parere in merito alla legge 17/12/2102 n. 221. L'art. 34, comma 53, recita quanto segue:" L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: «9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni».
In Piemonte è in vigore la Delibera Regionale Piemonte n.46-11968 del 04 agosto 2009 in cui viene espressamente precisato che tutti i generatori di calore devo avere lo scarico dei fumi convogliato oltre la copertura dell'edificio, compresi i generatori a condensazione.
Vi faccio un esempio di un caso che devo affrontare a giorni. Villetta monofamiliare di due piani fuori terra con caldaia a condensazione da 24 kW posta al piano terra. Devo installare il camino fino oltre la copertura o posso scaricare a parete nel rispetto delle distanze imposte dalla UNI 7129?
Mi trovo in difficoltà in quanto non so se seguire la più restrittiva delibera regionale o DPR nazionale.
A vostro parere quale devo rispettare?
Grazie e distinti saluti
Alberto
_______
Scrivo per avere, se possibile, un vostro parere in merito alla legge 17/12/2102 n. 221. L'art. 34, comma 53, recita quanto segue:" L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: «9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni».
In Piemonte è in vigore la Delibera Regionale Piemonte n.46-11968 del 04 agosto 2009 in cui viene espressamente precisato che tutti i generatori di calore devo avere lo scarico dei fumi convogliato oltre la copertura dell'edificio, compresi i generatori a condensazione.
Vi faccio un esempio di un caso che devo affrontare a giorni. Villetta monofamiliare di due piani fuori terra con caldaia a condensazione da 24 kW posta al piano terra. Devo installare il camino fino oltre la copertura o posso scaricare a parete nel rispetto delle distanze imposte dalla UNI 7129?
Mi trovo in difficoltà in quanto non so se seguire la più restrittiva delibera regionale o DPR nazionale.
A vostro parere quale devo rispettare?
Grazie e distinti saluti
Alberto
_______
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
L'esempio da te citato, non è pertinente in quanto la deroga indicata dal nuovo DPR è applicabile solamente agli "edifici costituiti da più unità immobiliari". Una villetta su due piani (unica unità immobiliare) non rientra nel campo di applicazione.
Comunque, essendo la norma regionale del Piemonte più restrittiva di quella nazionale, deve essere applicata con priorità a quella nazionale (la legislazione in campo energetico è demandata alle regioni).
Tuttavia, se non sbaglio, il vecchio art. 5 del DPR 412 (integrato con il 551) dichiarava esplicitamente che la deroga poteva essere applicata anche in deroga a "regolamenti locali". Se tale riferimento è stato mantenuto anche nel nuovo DPR, forse è possibile derogare anche in Piemonte, naturalmente solo per "edifici costituiti da più unità immobiliari" ...
Comunque, essendo la norma regionale del Piemonte più restrittiva di quella nazionale, deve essere applicata con priorità a quella nazionale (la legislazione in campo energetico è demandata alle regioni).
Tuttavia, se non sbaglio, il vecchio art. 5 del DPR 412 (integrato con il 551) dichiarava esplicitamente che la deroga poteva essere applicata anche in deroga a "regolamenti locali". Se tale riferimento è stato mantenuto anche nel nuovo DPR, forse è possibile derogare anche in Piemonte, naturalmente solo per "edifici costituiti da più unità immobiliari" ...
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Scusate, per curiosità, qualcuno ha mai progettato le CCR di cui all'articolo? Canne fumarie collettive ramificate, quell per caldaie di tipo B?
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
no! solo canne colletive per tipo Croming ha scritto:Scusate, per curiosità, qualcuno ha mai progettato le CCR di cui all'articolo? Canne fumarie collettive ramificate, quell per caldaie di tipo B?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
beh, io la modifca la leggo invece in maniera opposta:gfrank ha scritto:L'esempio da te citato, non è pertinente in quanto la deroga indicata dal nuovo DPR è applicabile solamente agli "edifici costituiti da più unità immobiliari". Una villetta su due piani (unica unità immobiliare) non rientra nel campo di applicazione.
Comunque, essendo la norma regionale del Piemonte più restrittiva di quella nazionale, deve essere applicata con priorità a quella nazionale (la legislazione in campo energetico è demandata alle regioni).
Tuttavia, se non sbaglio, il vecchio art. 5 del DPR 412 (integrato con il 551) dichiarava esplicitamente che la deroga poteva essere applicata anche in deroga a "regolamenti locali". Se tale riferimento è stato mantenuto anche nel nuovo DPR, forse è possibile derogare anche in Piemonte, naturalmente solo per "edifici costituiti da più unità immobiliari" ...
obbligo generale di scaricare a tetto per impianti in edifici con più unità immobiliari... e se installo una condensazione, indipendentemente dai regolamenti locali più restrittivi, posso scaricare a parete nel rispetto della 7129. Nel caso di edifici con unica unità immobiliare non è previsto MAI l'obbligo di scaricare a tetto:
53. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
«9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo
seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di
prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe
ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma
tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei
terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive
integrazioni».
quento sottolineato è l'oggetto dell'obbligo di scarico a tetto (eventualmente derogabile), degli impianti in edifici con unica U.I. non se ne parla proprio... ergo, per come la leggo io, in questi casi posso scaricare a parete anche una non condensazione di qualsiasi classe.
Se potessi scaricare a parete nel caso di edifici plurifamiliari (in caso di deroga) e mai in caso di edifici monofamiliari (quando nel primo caso unio scarico a parete potrebbe dare fastidio a qualche vicino, nel secondo no) sarebbe una contraddizione
per quanto riguarda il vecchio 412/551 dava prevalenza ai regolamenti locali... ovvero si diceva... scarico a tetto, possibilità di alcune deroghe MA se i regolamenti locali sono più restrittivi allora non si può mai, neanche se si rientrasse nei casi con questa possibilità, in pratica si invertiva la gerarchia normativa (che normalmente vede quella nazionale prevalere su quella locale). Ora, come si è già detto sia in questo che in altri topic, si è ristabilita la gerarchia... e questo crea non pochi problemi (visto anche il fatto che la 7129-3/08 citava espressamente i regoalmenti più restrittivi nella possibilità di scaricare a parete).
Allora siamo in questa situazione: io installatore faccio un impianto, scarico a parete con una condensazione (o se in edificio unifamiliare anche no) anche se il regolamento locale lo vieta espressamente, faccio la DiCo che a quel punto è incontestabile (perchè dichiaro la conformità ala norma tecnica)... però il cliente può avere problemi con il comune per abitabilità/agibilità oppure con i vicini che si lamentano con l'asl... gran casino, tipicamente italiano...
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Non facciamo l'errore di non considerare il codice civile sulle immissioni... quello non è derogabile e della UNI se ne sbatte.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Sicuro che la gerarchia corretta sia nazionale su regionale? Tutta la normativa energetica è basata sul contrario, per la nota clausola di cedevolezza.grifo68 ha scritto:in pratica si invertiva la gerarchia normativa (che normalmente vede quella nazionale prevalere su quella locale). Ora, come si è già detto sia in questo che in altri topic, si è ristabilita la gerarchia...
Inoltre credo che nel caso di norma subordinata, se questa ha criteri più restrittivi vale rispetto alla sovraordinata sempre. Vedi regolamenti comunali edilizi, di igiene etc.
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Energetica? Direi che è di sicurezza. Cmq, secondo me, con il cc lo scarico a parete, causa problemi.mat ha scritto:Inoltre credo che nel caso di norma subordinata, se questa ha criteri più restrittivi vale rispetto alla sovraordinata sempre. Vedi regolamenti comunali edilizi, di igiene etc.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Erano due affermazioni separate, l'una in relazione alla normativa energetica (in cui è ricompreso il dpr 412), l'altra circa la normativa "di settore" in genere.SuperP ha scritto:Energetica? Direi che è di sicurezza.
ps: attendo in PV il tuo user... vedi mail
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
grifo68 ha scritto: ............. e questo crea non pochi problemi (visto anche il fatto che la 7129-3/08 citava espressamente i regoalmenti più restrittivi nella possibilità di scaricare a parete).
Allora siamo in questa situazione: io installatore faccio un impianto, scarico a parete con una condensazione (o se in edificio unifamiliare anche no) anche se il regolamento locale lo vieta espressamente, faccio la DiCo che a quel punto è incontestabile (perchè dichiaro la conformità ala norma tecnica)... però il cliente può avere problemi con il comune per abitabilità/agibilità oppure con i vicini che si lamentano con l'asl... gran casino, tipicamente italiano...
Concordo, la 7129/08 cita i detti regolamenti quindi se faccio la DiCo con scritto che ho rispettato la 7129/08 beh, in Lombardia per me devo andare a tetto. Punto.
Che poi ogni costruttore di caldaie si sia già attivato (quasi prima della pubblicazione del decreto ) per pubblicizzare massicciamente la possibilità di scaricare a parete ........ no comment!
Tanto poi i problemi ce li dobbiamo smazzare noi.
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Dal CIG
Dicono che attendono un chiarimento dal ministero
Visto che nel.disegno di legge si abrogava sia il 412 che il 551 che i regolam locali
Mentre nella legge solo il 412
Quindi secondo loro reata il 551 ed i reg locali che vincono cmq
Dicono che attendono un chiarimento dal ministero
Visto che nel.disegno di legge si abrogava sia il 412 che il 551 che i regolam locali
Mentre nella legge solo il 412
Quindi secondo loro reata il 551 ed i reg locali che vincono cmq
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Mi pare che abbiamo detto la stessa cosa.grifo68 ha scritto:beh, io la modifca la leggo invece in maniera opposta:gfrank ha scritto:L'esempio da te citato, non è pertinente in quanto la deroga indicata dal nuovo DPR è applicabile solamente agli "edifici costituiti da più unità immobiliari". Una villetta su due piani (unica unità immobiliare) non rientra nel campo di applicazione.
Comunque, essendo la norma regionale del Piemonte più restrittiva di quella nazionale, deve essere applicata con priorità a quella nazionale (la legislazione in campo energetico è demandata alle regioni).
Tuttavia, se non sbaglio, il vecchio art. 5 del DPR 412 (integrato con il 551) dichiarava esplicitamente che la deroga poteva essere applicata anche in deroga a "regolamenti locali". Se tale riferimento è stato mantenuto anche nel nuovo DPR, forse è possibile derogare anche in Piemonte, naturalmente solo per "edifici costituiti da più unità immobiliari" ...
obbligo generale di scaricare a tetto per impianti in edifici con più unità immobiliari... e se installo una condensazione, indipendentemente dai regolamenti locali più restrittivi, posso scaricare a parete nel rispetto della 7129. Nel caso di edifici con unica unità immobiliare non è previsto MAI l'obbligo di scaricare a tetto:
......
La mia risposta al post di friga, dice che l'eventuale deroga è applicabile sono in presenza di edifici con più u.i..
In piemonte, essendo vigente una legge regionale che impone di portare a tetto tutti gli scarichi, la deroga prevista non è applicabile, appunto, alle singole U.I.
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Vero, ma il problema è che, avendo realizzato uno scarico a parete conforme alle norme (se possibile), è il "danneggiato" che deve dimostrare di avere problemi derivanti dallo scarico a parete.SuperP ha scritto:Non facciamo l'errore di non considerare il codice civile sulle immissioni... quello non è derogabile e della UNI se ne sbatte.
Se lo scarico a parete non rispetta la normativa tecnica è sufficiente segnalare al comune o all'ASL la non conformità dello scarico a parete ed immediatamente fanno una ordinanza di rimozione.
Se invecie è rispettata la norma tecnica, e segnali che i fumi dello scarico arrecano danno, la situazione è molto diversa: spesso si arriva ad una causa civile ...
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
ASSOCAMINI E ASSOFUMI, INSIEME CONTRO LO SCARICO A FACCIATA!
L'apparente apertura agli scarichi a parete è di fatto inapplicabile ove questi siano asserviti alle caldaie a condensazione.
È stato recentemente approvato con voto di fiducia alle Camere, assieme al decreto “Ulteriori modifiche per la crescita del Paese”, il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 che contiene, tra l’altro, all’art.34 un emendamento all’art.5 comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n.412/1993, quello che prevede per gli impianti termici lo scarico sopra il tetto. Ora il testo così modificato prevede invece nel caso di installazione di apparecchi a gas a condensazione che appartengano alla classe ad alta efficienza energetica il posizionamento dei terminali di tiraggio in conformità alla Uni 7129.
A seguito di ciò Assotermica e diverse aziende produttrici di caldaie non hanno perso tempo ed hanno iniziato una martellante campagna di comunicazione che sostiene in sostanza la possibilità di scaricare sempre in facciata, purchè si usino caldaie a condensazione e si rispettino le distanze della Uni 7129. Si afferma tra l’altro che tali disposizioni varrebbero su tutto il territorio nazionale ed i regolamenti locali non avrebbero più alcun valore di vincolo.
A seguito di tutto ciò, Camini Wierer e le aziende appartenenti a CECED Italia si sono mosse con tempestività e con la consulenza di autorevoli professionisti, quali il prof. avv. Franco Giuseppe Ferrari Ordinario di Diritto Pubblico comparato alla Università Bocconi, dopo aver attentamente studiato le carte hanno predisposto un comunicato stampa allo scopo di fare chiarezza sulla reale portata del nuovo testo di legge.
Il combinato disposto all’art. 34, che stabilisce per caldaie a condensazione il posizionamento dei terminali di tiraggio in conformità alla Uni 7129, NON liberalizza affatto lo scarico in facciata delle caldaie a condensazione, restringendolo solo a quelle a condensazione di tipo B a tiraggio naturale.
La Uni 7129 infatti prevede il terminale di tiraggio solo in caso di installazione di apparecchi di tipo B a tiraggio naturale, mentre invece per apparecchi di tipo C è previsto l’utilizzo del terminale di scarico.
Per quanto riguarda invece la presunta inattaccabilità delle nuove disposizioni da parte delle autorità locali (comuni, provincie, regioni), se questo è vero per quanto attiene i temi dell’efficienza e del risparmio energetico, in materia di tutela della salute i REGOLAMENTI LOCALI rimangono PREVALENTI sulla legislazione nazionale, consentendo quindi valido l’OBBLIGO DI SCARICO A TETTO previsto da alcuni regolamenti edilizi, come per esempio quello di Regione Lombardia.
L'apparente apertura agli scarichi a parete è di fatto inapplicabile ove questi siano asserviti alle caldaie a condensazione.
È stato recentemente approvato con voto di fiducia alle Camere, assieme al decreto “Ulteriori modifiche per la crescita del Paese”, il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 che contiene, tra l’altro, all’art.34 un emendamento all’art.5 comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n.412/1993, quello che prevede per gli impianti termici lo scarico sopra il tetto. Ora il testo così modificato prevede invece nel caso di installazione di apparecchi a gas a condensazione che appartengano alla classe ad alta efficienza energetica il posizionamento dei terminali di tiraggio in conformità alla Uni 7129.
A seguito di ciò Assotermica e diverse aziende produttrici di caldaie non hanno perso tempo ed hanno iniziato una martellante campagna di comunicazione che sostiene in sostanza la possibilità di scaricare sempre in facciata, purchè si usino caldaie a condensazione e si rispettino le distanze della Uni 7129. Si afferma tra l’altro che tali disposizioni varrebbero su tutto il territorio nazionale ed i regolamenti locali non avrebbero più alcun valore di vincolo.
A seguito di tutto ciò, Camini Wierer e le aziende appartenenti a CECED Italia si sono mosse con tempestività e con la consulenza di autorevoli professionisti, quali il prof. avv. Franco Giuseppe Ferrari Ordinario di Diritto Pubblico comparato alla Università Bocconi, dopo aver attentamente studiato le carte hanno predisposto un comunicato stampa allo scopo di fare chiarezza sulla reale portata del nuovo testo di legge.
Il combinato disposto all’art. 34, che stabilisce per caldaie a condensazione il posizionamento dei terminali di tiraggio in conformità alla Uni 7129, NON liberalizza affatto lo scarico in facciata delle caldaie a condensazione, restringendolo solo a quelle a condensazione di tipo B a tiraggio naturale.
La Uni 7129 infatti prevede il terminale di tiraggio solo in caso di installazione di apparecchi di tipo B a tiraggio naturale, mentre invece per apparecchi di tipo C è previsto l’utilizzo del terminale di scarico.
Per quanto riguarda invece la presunta inattaccabilità delle nuove disposizioni da parte delle autorità locali (comuni, provincie, regioni), se questo è vero per quanto attiene i temi dell’efficienza e del risparmio energetico, in materia di tutela della salute i REGOLAMENTI LOCALI rimangono PREVALENTI sulla legislazione nazionale, consentendo quindi valido l’OBBLIGO DI SCARICO A TETTO previsto da alcuni regolamenti edilizi, come per esempio quello di Regione Lombardia.
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
???girondone ha scritto:La Uni 7129 infatti prevede il terminale di tiraggio solo in caso di installazione di apparecchi di tipo B a tiraggio naturale, mentre invece per apparecchi di tipo C è previsto l’utilizzo del terminale di scarico.
Caldaie a condensazione tipo B a tiraggio naturale ??
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
ecco appuntoSuperP ha scritto:???girondone ha scritto:La Uni 7129 infatti prevede il terminale di tiraggio solo in caso di installazione di apparecchi di tipo B a tiraggio naturale, mentre invece per apparecchi di tipo C è previsto l’utilizzo del terminale di scarico.
Caldaie a condensazione tipo B a tiraggio naturale ??
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Mi sembra una stupidaggine da avvocati, attaccarsi ad una definizione micragnosa e peraltro neanche così chiara: nelle norme sui camini, 7129 in primis, ci sono una quantità di definizioni totalmente inutili per definire in sostanza sempre lo stesso oggetto.girondone ha scritto:Il combinato disposto all’art. 34, che stabilisce per caldaie a condensazione il posizionamento dei terminali di tiraggio in conformità alla Uni 7129, NON liberalizza affatto lo scarico in facciata delle caldaie a condensazione, restringendolo solo a quelle a condensazione di tipo B a tiraggio naturale.
La Uni 7129 infatti prevede il terminale di tiraggio solo in caso di installazione di apparecchi di tipo B a tiraggio naturale, mentre invece per apparecchi di tipo C è previsto l’utilizzo del terminale di scarico.
Questo invece credo che sia sensato. Tra l'altro in Piemonte è la stessa normativa energetica a obbligare allo scarico a tetto, estendendo l'applicazione a qualsiasi tipo di generatore e includendo dunque anche gli scaldacqua unifamiliari che di per sé non sarebbero impianto termico (e quindi esclusi dal dpr 412 e da alcuni regolamenti comunali).girondone ha scritto:Per quanto riguarda invece la presunta inattaccabilità delle nuove disposizioni da parte delle autorità locali (comuni, provincie, regioni), se questo è vero per quanto attiene i temi dell’efficienza e del risparmio energetico, in materia di tutela della salute i REGOLAMENTI LOCALI rimangono PREVALENTI sulla legislazione nazionale, consentendo quindi valido l’OBBLIGO DI SCARICO A TETTO previsto da alcuni regolamenti edilizi, come per esempio quello di Regione Lombardia.
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
sapevate che hanno addirittura fatto un sito?:
http://www.scaricoaparete.it/
http://www.scaricoaparete.it/
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
Quoto la prima parte , le normative sui camini sono forse uno degli aspetti più ridicoli di questo settore..sembra che ogni pincopalla che si sveglia al mattino dice "oggi scrivo una nuona norma sullo scarico fumi" aggiungendo l'inutile a quanto già esiste...mat ha scritto:Mi sembra una stupidaggine da avvocati, attaccarsi ad una definizione micragnosa e peraltro neanche così chiara: nelle norme sui camini, 7129 in primis, ci sono una quantità di definizioni totalmente inutili per definire in sostanza sempre lo stesso oggetto.girondone ha scritto:Il combinato disposto all’art. 34, che stabilisce per caldaie a condensazione il posizionamento dei terminali di tiraggio in conformità alla Uni 7129, NON liberalizza affatto lo scarico in facciata delle caldaie a condensazione, restringendolo solo a quelle a condensazione di tipo B a tiraggio naturale.
La Uni 7129 infatti prevede il terminale di tiraggio solo in caso di installazione di apparecchi di tipo B a tiraggio naturale, mentre invece per apparecchi di tipo C è previsto l’utilizzo del terminale di scarico.
Questo invece credo che sia sensato. Tra l'altro in Piemonte è la stessa normativa energetica a obbligare allo scarico a tetto, estendendo l'applicazione a qualsiasi tipo di generatore e includendo dunque anche gli scaldacqua unifamiliari che di per sé non sarebbero impianto termico (e quindi esclusi dal dpr 412 e da alcuni regolamenti comunali).girondone ha scritto:Per quanto riguarda invece la presunta inattaccabilità delle nuove disposizioni da parte delle autorità locali (comuni, provincie, regioni), se questo è vero per quanto attiene i temi dell’efficienza e del risparmio energetico, in materia di tutela della salute i REGOLAMENTI LOCALI rimangono PREVALENTI sulla legislazione nazionale, consentendo quindi valido l’OBBLIGO DI SCARICO A TETTO previsto da alcuni regolamenti edilizi, come per esempio quello di Regione Lombardia.
Per la seconda parte , a mio giudizio, è un prologo a quanto potrebbe succedere con la nuova uscita del 192/05, è cioè l'abolizione di quell'inutile palla al piede che è la clausola di cedevolezza...
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
speremHUGO ha scritto: quanto potrebbe succedere con la nuova uscita del 192/05, è cioè l'abolizione di quell'inutile palla al piede che è la clausola di cedevolezza...
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
è cioè l'abolizione di quell'inutile palla al piede che è la clausola di cedevolezza...
se dio lo volesse!
in questo campo....
in altro senso non mi piace.... vedi imposizione centrali elettriche ecc...
che è infatti il motivo per cui lo fanno
se dio lo volesse!
in questo campo....
in altro senso non mi piace.... vedi imposizione centrali elettriche ecc...
che è infatti il motivo per cui lo fanno
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
per il discorso solo B a tiraggio naturale (condotti da fumo in pressione negativa) penso che installare una caldaia con un condotto concentrico sopperisca al problema, essendo il canale da fumo interno ed effettivamente in depressione rispetto a ciò che gli sta intorno, dal momento che è in pressione rispetto ad un anello che è però in depressione rispetto agli ambienti
redigere redigere redigere
Re: scarico a parete solo per caldaie a condensazione
io il discorso della tipo B mica l ho capito ..