altezza camino contestata dal comune
Moderatore: Edilclima
altezza camino contestata dal comune
salve a tutti ad un mio amico è stata contestata,da parte del U.T.C.,l'altezza del camino che sbocca un metro oltre la gronda del tetto. Il tetto è inclinato è a detta dell' ing. del ufficio tecnico il camino dovrebbe avere quota di sbocco un metro altre il colmo del tetto !,quindi dopo venti anni,che il camino stà li', il mio amico si troverebbe a farne uno nuovo alto 5 m. Voi che ne pensate?
p.s stiamo parlando di un semplice camino a legna
p.s stiamo parlando di un semplice camino a legna
Re: altezza camino contestata dal comune
perchè è stato contestato?? VIcini rognosi?? Come mai lo contesta ora?renato ha scritto:Voi che ne pensate?
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Dovresti guardare la norma UNI 10683 "Generatori di calore a legna, requisiti di installazione". Specifica l'altezza del comignolo in funzione della distanza dal colmo e dell'inclinazione del tetto.
Comunque nel precedenye regolamento di igiene del mio comune c'era una norma, che naturalmente non veniva mai applicata, che diceva proprio che i camini dovevano avere la quota di sbocco un metro oltre il colmo.
Comunque nel precedenye regolamento di igiene del mio comune c'era una norma, che naturalmente non veniva mai applicata, che diceva proprio che i camini dovevano avere la quota di sbocco un metro oltre il colmo.
Re: altezza camino contestata dal comune
I camini che sboccano sopra la linea di colmo dovrebbero essere la regola per una migliore dispersione dei fumi.renato ha scritto:salve a tutti ad un mio amico è stata contestata,da parte del U.T.C.,l'altezza del camino che sbocca un metro oltre la gronda del tetto. Il tetto è inclinato è a detta dell' ing. del ufficio tecnico il camino dovrebbe avere quota di sbocco un metro altre il colmo del tetto !,quindi dopo venti anni,che il camino stà li', il mio amico si troverebbe a farne uno nuovo alto 5 m. Voi che ne pensate?
p.s stiamo parlando di un semplice camino a legna
Empiricamente, piu' schifezza emetti, piu' alto il camino (così disperdi lo schifo in un'area piu grande e non lo butti direttamente nel naso dei vicini a concentrazioni elevate). Superare il colmo riduce anche il rischio del cosiddetto "effetto canyon" (lo riduce , non lo elimina).
Purtroppo i camini alti non sono estetici, e poi costano di piu', percio' i costruttori e i committenti non li vogliono. Col concorso di colpa delle amministrazioni locali che non controllano e non multano la mancata applicazione di eventuali regolamenti.
PS. se il tuo amico abita in Lombardia, mi sembra che sotto i 350m di quota, non sia piu' consentito usare camini a legna...
Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615 recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico limitatamente al settore degli impianti termici.
Capo I
GENERALITÀ'
Art. 1 Campo d'applicazione
1.1. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000 kcal/h, non inseriti in un ciclo di produzione industriale, installati nelle zone A e B del territorio nazionale previste dalla legge.
1.2. Sono in ogni caso compresi tra gli impianti termici di cui al precedente comma, quelli aventi le seguenti destinazioni:
a) riscaldamento di ambienti;
b) riscaldamento di acqua per utenze civili;
c) cucine - lavaggio stoviglie - sterilizzazioni e disinfezioni mediche;
d) lavaggio biancheria e simili;
e) distruzione rifiuti (fino a 1 tonnellata/ giorno);
f) forni da pane e forni di altre imprese artigiane (cfr. legge 25 luglio 1956, n. 860).
1.3. In caso di destinazione promiscua sono esclusi dal campo di applicazione delle presenti norme gli impianti la cui produzione termica venga impiegata prevalentemente per usi industriali.
Non so se un "semplice camino a legna" rientri nella definizione di impianto termico
Capo I
GENERALITÀ'
Art. 1 Campo d'applicazione
1.1. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000 kcal/h, non inseriti in un ciclo di produzione industriale, installati nelle zone A e B del territorio nazionale previste dalla legge.
1.2. Sono in ogni caso compresi tra gli impianti termici di cui al precedente comma, quelli aventi le seguenti destinazioni:
a) riscaldamento di ambienti;
b) riscaldamento di acqua per utenze civili;
c) cucine - lavaggio stoviglie - sterilizzazioni e disinfezioni mediche;
d) lavaggio biancheria e simili;
e) distruzione rifiuti (fino a 1 tonnellata/ giorno);
f) forni da pane e forni di altre imprese artigiane (cfr. legge 25 luglio 1956, n. 860).
1.3. In caso di destinazione promiscua sono esclusi dal campo di applicazione delle presenti norme gli impianti la cui produzione termica venga impiegata prevalentemente per usi industriali.
Non so se un "semplice camino a legna" rientri nella definizione di impianto termico
Re: altezza camino contestata dal comune
A qualcuno risulta che Regione Lombardia abbia legiferato in materia di quote di sbocco dei camini?
Re: altezza camino contestata dal comune
Mi spiace ma che io sappia c'è addirittura il regolamento d'igiene della regione lombardia che dice qualcosa a riguardo lo sbocco del camino oltre 1 metro dal colmo del tetto.