nuova delibera regionale
nuova delibera regionale
è uscita la nuova delibera, in vigore dal 30 settembre
dal sito :
la Giunta regionale ha approvato la Delibera n. 1362, recante “Modifica degli Allegati di cui alla parte seconda della DAL 156/08”.
La delibera entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione sul BUR, che avverrà il 30 settembre p.v. A partire da quella data dovranno essere applicate le nuove disposizioni in materia di:
- requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici
- procedure di certificazione energetica degli edifici
Verrà di conseguenza modificato il software di registrazione degli attestati di certificazione energetica. Per consentirVi l’analisi puntuale delle modifiche apportate, Vi alleghiamo il testo della DGR 1362/2010 ricordandoVi comunque che il testo ufficiale è quello che verrà riportato sul BUR.
Rispetto alla attuale disciplina, le principali modifiche apportate riguardano:
REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA:
• La verifica del rendimento medio stagionale degli impianti di climatizzazione non è più richiesta nel caso di interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. a) della DAL 156/08 (ovvero edifici di nuova costruzione; demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti; ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2; ampliamento edifici con volume superiore al 20% di quello dell’edificio esistente).
La verifica del rendimento medio stagionale è ancora richiesta negli altri casi, ovvero per:
- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
- sostituzione di generatori di calore
• Per gli interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. c) della DAL 156/08, viene introdotta la possibilità di effettuare la verifica dell’indice di prestazione energetica (come nel caso di nuovi edifici), in alternativa alla verifica delle trasmittanze termiche delle chiusure
• Obbligo di rispettare, negli interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. a) della DAL 156/08, livelli minimi di prestazione energetica per il raffrescamento estivo (Epe,invol) in termini di fabbisogno di energia termica dell’edificio
• Livelli di prestazione energetica più severi (del 10%) per gli edifici pubblici (ad uso pubblico o di proprietà pubblica)
• Possibilità di derogare all’obbligo di installazione di impianti centralizzati, in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analogo o migliore rendimento energetico dell’edificio mediante l’utilizzo di una diversa tipologia d’impianto
• Nuova definizione di energia da fonti rinnovabili (da direttiva 28/2009/CE, con conseguente possibilità di valorizzare il contributo delle pompe di calore) e aggiornamento dei requisiti in materia di obbligo di installazione di impianti di produzione di energia da FER
• Per gli impianti alimentati a biomasse (pellets, cippato, etc.), introduzione di requisiti minimi di efficienza del generatore e obbligo di verifica dei valori di trasmittanza dell’involucro edilizio
• Quando siano obbligatorie le verifiche necessarie a garantire il contenimento dei consumi energetici in regime estivo, viene introdotta la possibilità di fare riferimento alla trasmittanza termica periodica dell’involucro edilizio, in alternativa alla massa superficiale
• Vengono reintrodotti i riferimenti normativi (UNI TS 11300) utilizzabili per la determinazione dell’indice di prestazione energetica, e vengono di conseguenza aggiornate le relative metodologie di calcolo
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
• Specificazione dei casi in cui la certificazione energetica dell’immobile non è obbligatoria, con riferimento sia alle tipologie edilizie dell’immobile stesso, sia alle casistiche di cessione a titolo oneroso
• Introduzione di una specifica classificazione dell’immobile in relazione al fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva
• Introduzione di una nuova forma grafica di rappresentazione della prestazione termica (il cosiddetto “cruscotto”) in aggiunta alla classe energetica
• Specificazione delle modalità di certificazione delle singole unità immobiliari
• Puntuale definizione delle modalità di svolgimento della procedura di certificazione energetica, con l’obbligo – nel caso delle nuove costruzioni – di nomina del certificatore prima dell’inizio lavori, e dell’esecuzione di verifiche e controlli in corso d’opera
• Obbligo di apposizione della “targa energetica” per gli edifici di nuova costruzione (il modello di “targa energetica” verrà definito con apposito atto, in via di predisposizione)
• La procedura di autodichiarazione da parte del proprietario, prevista al punto 9 delle linee-guida nazionali, NON viene introdotta nella norma regionale
dal sito :
la Giunta regionale ha approvato la Delibera n. 1362, recante “Modifica degli Allegati di cui alla parte seconda della DAL 156/08”.
La delibera entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione sul BUR, che avverrà il 30 settembre p.v. A partire da quella data dovranno essere applicate le nuove disposizioni in materia di:
- requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici
- procedure di certificazione energetica degli edifici
Verrà di conseguenza modificato il software di registrazione degli attestati di certificazione energetica. Per consentirVi l’analisi puntuale delle modifiche apportate, Vi alleghiamo il testo della DGR 1362/2010 ricordandoVi comunque che il testo ufficiale è quello che verrà riportato sul BUR.
Rispetto alla attuale disciplina, le principali modifiche apportate riguardano:
REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA:
• La verifica del rendimento medio stagionale degli impianti di climatizzazione non è più richiesta nel caso di interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. a) della DAL 156/08 (ovvero edifici di nuova costruzione; demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti; ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2; ampliamento edifici con volume superiore al 20% di quello dell’edificio esistente).
La verifica del rendimento medio stagionale è ancora richiesta negli altri casi, ovvero per:
- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
- sostituzione di generatori di calore
• Per gli interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. c) della DAL 156/08, viene introdotta la possibilità di effettuare la verifica dell’indice di prestazione energetica (come nel caso di nuovi edifici), in alternativa alla verifica delle trasmittanze termiche delle chiusure
• Obbligo di rispettare, negli interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. a) della DAL 156/08, livelli minimi di prestazione energetica per il raffrescamento estivo (Epe,invol) in termini di fabbisogno di energia termica dell’edificio
• Livelli di prestazione energetica più severi (del 10%) per gli edifici pubblici (ad uso pubblico o di proprietà pubblica)
• Possibilità di derogare all’obbligo di installazione di impianti centralizzati, in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analogo o migliore rendimento energetico dell’edificio mediante l’utilizzo di una diversa tipologia d’impianto
• Nuova definizione di energia da fonti rinnovabili (da direttiva 28/2009/CE, con conseguente possibilità di valorizzare il contributo delle pompe di calore) e aggiornamento dei requisiti in materia di obbligo di installazione di impianti di produzione di energia da FER
• Per gli impianti alimentati a biomasse (pellets, cippato, etc.), introduzione di requisiti minimi di efficienza del generatore e obbligo di verifica dei valori di trasmittanza dell’involucro edilizio
• Quando siano obbligatorie le verifiche necessarie a garantire il contenimento dei consumi energetici in regime estivo, viene introdotta la possibilità di fare riferimento alla trasmittanza termica periodica dell’involucro edilizio, in alternativa alla massa superficiale
• Vengono reintrodotti i riferimenti normativi (UNI TS 11300) utilizzabili per la determinazione dell’indice di prestazione energetica, e vengono di conseguenza aggiornate le relative metodologie di calcolo
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
• Specificazione dei casi in cui la certificazione energetica dell’immobile non è obbligatoria, con riferimento sia alle tipologie edilizie dell’immobile stesso, sia alle casistiche di cessione a titolo oneroso
• Introduzione di una specifica classificazione dell’immobile in relazione al fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva
• Introduzione di una nuova forma grafica di rappresentazione della prestazione termica (il cosiddetto “cruscotto”) in aggiunta alla classe energetica
• Specificazione delle modalità di certificazione delle singole unità immobiliari
• Puntuale definizione delle modalità di svolgimento della procedura di certificazione energetica, con l’obbligo – nel caso delle nuove costruzioni – di nomina del certificatore prima dell’inizio lavori, e dell’esecuzione di verifiche e controlli in corso d’opera
• Obbligo di apposizione della “targa energetica” per gli edifici di nuova costruzione (il modello di “targa energetica” verrà definito con apposito atto, in via di predisposizione)
• La procedura di autodichiarazione da parte del proprietario, prevista al punto 9 delle linee-guida nazionali, NON viene introdotta nella norma regionale
Re: nuova delibera regionale
Speriamo ci sia presto l'aggiornamento del programma - normativa regionale;
voi ne sapete qualcosa ?
Ciao
Grazie
voi ne sapete qualcosa ?
Ciao
Grazie
Re: nuova delibera regionale
Da quello che ho capito la 1362 verrà applicata venerdì 1 ottobre e per quella data nessun sw di supporto alla certificazione a pagamento o gratuito sarà pronto.cleric ha scritto:Speriamo ci sia presto l'aggiornamento del programma - normativa regionale;
voi ne sapete qualcosa ?
Ciao
Grazie
Quindi corriamo a concludere le certificazioni entro giovedì perché dopo saremo a piedi.
Falso allarme? Sto esageranto? Le cose non stanno così?
Al forum il parere.
Re: nuova delibera regionale
Ho mandato una mail ad Edilclima.......
......l'aggiornamento uscirà a fine ottobre in concomitanza
con il SAIE......
Quindi dal 30 settembre fino a fine ottobre ne + L10 nè + ACE!
ciao
......l'aggiornamento uscirà a fine ottobre in concomitanza
con il SAIE......
Quindi dal 30 settembre fino a fine ottobre ne + L10 nè + ACE!
ciao
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- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: nuova delibera regionale
Sul sito della regione, leggo che il SACE cambierà in data 05.10.2010.
Fino a tale data, potremo ancora inserire ACE vecchio stile (magari datando il documento con data anteriore a quella di entrata in vigore della DGR)?
http://www.regione.emilia-romagna.it/wc ... t_2010.htm
Fino a tale data, potremo ancora inserire ACE vecchio stile (magari datando il documento con data anteriore a quella di entrata in vigore della DGR)?
http://www.regione.emilia-romagna.it/wc ... t_2010.htm
Re: nuova delibera regionale
Ragazzi sono in "braghe di tela" ho preso un incarico per la realizzazione di un pò di ACE a seguito di nuovi e rinnovati contratti d'affitto, ovviamente ci sono tempistiche piuttosto strette, non posso aspettare fine Ottobre per fare questi lavoricleric ha scritto:Ho mandato una mail ad Edilclima.......
......l'aggiornamento uscirà a fine ottobre in concomitanza
con il SAIE......
Quindi dal 30 settembre fino a fine ottobre ne + L10 nè + ACE!
ciao
Domani provo sentire cosa dice l'arch. Stefani della regione E.R., credo che il mio problema sarà anche il vostro immagino.
Vi farò sapere!
Re: nuova delibera regionale
Usare, dove applicabile, la metodologia semplificata Docet?
Facci sapere, grazie!
Facci sapere, grazie!
Re: nuova delibera regionale
Ok ho telefonato all'arch. Stefani il quale ha confermato un pò quello che pensavo.vAle ha scritto:Usare, dove applicabile, la metodologia semplificata Docet?
Facci sapere, grazie!
In definitiva a livello di "ACE" non cambia di fatto quasi nulla se nonchè bisogna integrare i dati anche con quelli del fabbisogno termico di energia in regime estivo.
Con Edilclima io ho gia la possibilità di estrapolare quel dato aggiuntivo per cui posso proseguire con il discorso legato "ripeto agli ACE", per la relazione tecnica L10 è un pò più complicato ma vedrò in quel caso di aspettare a fine mese.
ciao
Re: nuova delibera regionale
ma la legge 10 secondo le direttive nuove (quindi anche secondo la relazione tecnica allegata nell'aggiornamento) è da fare gia adesso o solo per le richieste di permesso di costruire dopo il 30 settembre 2010?
Re: nuova delibera regionale
...direi solo per quelle L10 il cui PdC è stato presentato dopo il 30 settembre 2010.....
Re: nuova delibera regionale
In definitiva a livello di "ACE" non cambia di fatto quasi nulla se nonchè bisogna integrare i dati anche con quelli del fabbisogno termico di energia in regime estivo.
Con Edilclima io ho gia la possibilità di estrapolare quel dato aggiuntivo per cui posso proseguire con il discorso legato "ripeto agli ACE"
Ok ma come fai on la stampa dell'ACE quella che esce dal programma?
Mi vien da dire che sia modificata anche quella........inserisci tu manualmente i nuovi valori.......?
Grazie
ciao
Re: nuova delibera regionale
Semplicemente ho integri tu i dati oppure la cosa logica da fare è compilare e stampare solo quella del catasto Energetico Regionale SACE "che poi è quella che ha valore ufficiale" ed al limite se vuoi quella del programma la aggiorni dopo.cleric ha scritto:In definitiva a livello di "ACE" non cambia di fatto quasi nulla se nonchè bisogna integrare i dati anche con quelli del fabbisogno termico di energia in regime estivo.
Con Edilclima io ho gia la possibilità di estrapolare quel dato aggiuntivo per cui posso proseguire con il discorso legato "ripeto agli ACE"
Ok ma come fai on la stampa dell'ACE quella che esce dal programma?
Mi vien da dire che sia modificata anche quella........inserisci tu manualmente i nuovi valori.......?
Grazie
ciao
Ciao