55% e ACE

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

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tech
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55% e ACE

Messaggio da tech »

Buongiorno, mi chiedo se, contestualmente all'inoltro all'ENEA delle pratiche 55% cosidette "semplificate", ossia 345b oppure 347, vada parallelamente redatto l'ACE in quanto di fatto l'immobile ha avuto una riqualificazione energetica.
Mi spiego meglio:
- sostituzione serramenti in villetta unifamiliare
inoltro la pratica all'ENEA e... finisce lì, oppure consegno anche al cliente l'ACE "aggiornato" del suo immobile?

In quest'ultimo caso la cosa cambia parecchio in termini di lavoro e quindi di parcella.
E ancora: tra qualche anno eseguono un controllo sul suddetto immobile e verificando che non esiste un ACE inficiano il 55%?

Vorrei dissipare questo dubbio.
Grazie in anticipo.

tech
girondone
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Re: 55% e ACE

Messaggio da girondone »

pratica semplificata
no ace

se poi si deve fare per qualce altro motivo
ma non è certo richiesto per la pratica 55%
cleric
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Re: 55% e ACE

Messaggio da cleric »

Dipende da che regione scrivi; ad esempio da noi in E.R.
c'è l'obbligo di redigere ACE a seguito del 55% solo per quegli interventi che riguardano l'isolamento delle strutture opache (da noi x gli infissi si fa solo la pratica 55%).
Ciao
tech
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Re: 55% e ACE

Messaggio da tech »

OK, grazie, lo presumevo che le pratiche semplificate (345b e 347) non ve ne fosse bisogno, però, ogni tanto, nel marasma generale, non vorrei "dimenticare" qualcosa.
Ciao

tech
tech
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Re: 55% e ACE

Messaggio da tech »

67. D - Con l’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, per accedere alle detrazioni fiscali del 55%, l’attestato di certificazione energetica (a.c.e.) è divenuto obbligatorio? E se sì, le “spese tecniche” necessarie sono comunque detraibili?
R – Come riportato al comma 1-ter dell’art. 6 del D. Lgs. n° 192 del 2005 modificato dal D. Lgs. 311/2006, dal 1 gennaio 2007, l’a.c.e. dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura (sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o delle generalità degli utenti), finalizzati al miglioramento delleì prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Come previsto dal comma 1-bis dell’art. 11 del decreto su citato, fino all’entrata in vigore (25 luglio 2009) delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l’attestato di qualificazione energetica ha potuto sostituire a tutti gli effetti (e quindi anche relativamente alle detrazioni fiscali del 55%), l’a.c.e.. Ma come riporta chiaramente il punto 1-ter dell’art. 11 del D. Lgs. 192, ciò non è più consentito trascorsi dodici mesi dall’emanazione delle Linee Guida nazionali. Pertanto, dal 26 luglio 2010, per accedere alle detrazioni fiscali del 55%, è ormai obbligatorio l’a.c.e..Però, fermo restando tale obbligo, ai soli fini dell’accesso alle detrazioni in oggetto e limitatamente agli interventi per i quali è ancora necessario, nella volontà di non rendere più complessa la procedura telematica per la trasmissione all’Enea delle pratiche di detrazione, può continuare ad essere utilizzato l’apposito sito di trasmissione, previsto per la redazione dell’attestato di qualificazione energetica. Come è stato già detto, l’a.c.e. va comunque redatto e conservato dall’utente e, in quanto misura obbligatoria per l’accesso alle detrazioni, tali spese “tecniche” si ritengono anch’esse detraibili.Infine si ricorda che il modello a video può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, mentre il tecnico compilatore dell'attestato di certificazione risulta particolarmente qualificato, non deve essere coinvolto nei lavori e deve rispondere a quant'altro prescritto dalle linee guida nazionali di cui al D.M. 26/6/09 o dalla normativa regionale di riferimento.
Ma ... mi pare di capire che invece l'ACE va comunque redatto sempre!!!! Che poi l'ENEA non lo richieda, d'accordo, ma il committente deve averlo.
E quindi ribadisco: anche nei casi di semplice sostituzione di serramenti devo comunque fare l'ACE da consegnare al committente (diventa una bella ... zuppa).

Ciao

tech
girondone
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Re: 55% e ACE

Messaggio da girondone »

l ace serve se lo chiede la normativa in vigore in quel posto ... regionale nazionale ecc...
picchio70
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Re: 55% e ACE

Messaggio da picchio70 »

Penso che l'obbligo di cui parla sia riferito al fatto che, ove necessario, non si può produrre più l'AQE ma l'ACE, compilando il modulo on-line di Enea con i dati della ACE ... anche perchè ci sono state legge (non ricordo quella per le finestre, mentre per le caldaie è la 99/2009) che hanno detto che non serve l'AQE per gli interventi semplici.
Questo è il mio pensiero in un'ottica di continuità con quato sin qui fatto, anche se non sempre tale continutità è nella testa di chi fa le leggi e dunque un minimo di dubbio rimane anche a me.
A buon conto ho provato a mandare una specifica domanda all'Enea con riferimento Lombardia, che tra l'altro rimanda alle disposizioni Enea per l'obbligo dell'ACE per il 55%; vediamo cosa mi risponderanno.
tech
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Re: 55% e ACE

Messaggio da tech »

No, io intendo questo, per ipotesi:

- sostituzione serramenti (comma 345b semplificato) per Enea no serve l'ACE (e va bene);
- a seconda della regione in cui si è occorre verificare se però per quell'intervento occorre l'ACE (riqualificazione energetica, ecc.).

A questo punto io invio all'Enea la procedura semplificata (e va bene) però un bel giorno, da una verifica presso il committente salta fuori che questo non è in possesso di ACE (richiesto dalla regione), non è che gli facciano saltare il 55% perchè comunque non ha le carte in regola.

Se si fosse in un paese "serio" sarebbe solo la regione che sanzionerebbe (il 55% resterebbe intatto considerato che la pratica risulta corretta) ... in un paese serio.

Ciao

tech
cleric
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Re: 55% e ACE

Messaggio da cleric »

Ti riporto una faq della regione E.R.

In Emilia-Romagna è in vigore un sistema di certificazione energetica degli edifici disciplinato dalla Delibera di Assemblea Legislativa n. 156/2008 conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.

In base a quanto previsto dal punto 5.3 della citata DAL 156/2008, in Emilia-Romagna è obbligatoria la emissione dell’attestato di certificazione energetica (da parte di un soggetto certificatore accreditato ed indipendente) nel caso di interventi per i quali sono richiesti contributi o agevolazioni di qualsiasi natura.

La possibilità di utilizzare l’attestato di qualificazione energetica in luogo di quello di certificazione, ammessa nel periodo transitorio definito dalla DGR 1754/2008, è terminata il 31 dicembre u.s.

Per cui, a seguito di un intervento per il quale si richiede l’agevolazione fiscale dal 1° gennaio 2009 è obbligatoria:

- la emissione dell’attestato di certificazione energetica, sulla base delle procedure previste dalla DAL 156/2008

- la compilazione della modulistica prevista da ENEA, a partire dai dati contenuti nell’attestato di certificazione
Sempre in base a quanto previsto dal punto 5.3 della DAL 156/2008, sono fatti salvi i casi in cui la certificazione energetica non è richiesta dal soggetto che eroga l’incentivo (nel caso del 55%, non è quindi necessaria nei casi esplicitamente esclusi dalla normativa nazionale, come la sostituzione di infissi o la installazione di pannelli solari termici).
marc
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Re: 55% e ACE

Messaggio da marc »

cleric ha scritto:Ti riporto una faq della regione E.R.

In Emilia-Romagna è in vigore un sistema di certificazione energetica degli edifici disciplinato dalla Delibera di Assemblea Legislativa n. 156/2008 conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.

In base a quanto previsto dal punto 5.3 della citata DAL 156/2008, in Emilia-Romagna è obbligatoria la emissione dell’attestato di certificazione energetica (da parte di un soggetto certificatore accreditato ed indipendente) nel caso di interventi per i quali sono richiesti contributi o agevolazioni di qualsiasi natura.

La possibilità di utilizzare l’attestato di qualificazione energetica in luogo di quello di certificazione, ammessa nel periodo transitorio definito dalla DGR 1754/2008, è terminata il 31 dicembre u.s.

Per cui, a seguito di un intervento per il quale si richiede l’agevolazione fiscale dal 1° gennaio 2009 è obbligatoria:

- la emissione dell’attestato di certificazione energetica, sulla base delle procedure previste dalla DAL 156/2008

- la compilazione della modulistica prevista da ENEA, a partire dai dati contenuti nell’attestato di certificazione
Sempre in base a quanto previsto dal punto 5.3 della DAL 156/2008, sono fatti salvi i casi in cui la certificazione energetica non è richiesta dal soggetto che eroga l’incentivo (nel caso del 55%, non è quindi necessaria nei casi esplicitamente esclusi dalla normativa nazionale, come la sostituzione di infissi o la installazione di pannelli solari termici).
...aggiungerei il caso di mera sostituzione del generatore di calore con uno a condensazione... bla, bla,bla...
Anche in questo caso (semplificato) la normativa nazionale non richiede ACE.

saluti
tech
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Re: 55% e ACE

Messaggio da tech »

OK, mi sento più tranquillo :)
Non è tanto per redarre un'ACE in più o in meno, il problema era che chi glielo dice ai clienti che le spese tecniche per sostituzione serramenti o generatore (semplificate da ENEA) erano dell'ordine di qualche (5/6) centinaia di euro.
Ciao e grazie

tech
sg07
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Re: 55% e ACE

Messaggio da sg07 »

Se andate sul sito Enea potete trovare che la FAQ67 oggi 13 dicembre è stata ritirata in attesa di chiarimenti. era infatti incompatibile con la guida Agenzia delle Entrate aggiornamento di settembre 2010.
picchio70
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Re: 55% e ACE

Messaggio da picchio70 »

Riporto la risposta avuta questa mattina da Enea a mia specifica domanda

La faq 67 è stata momentaneamente ritirata in attesa di chiarimenti da
parte del MSE. Contiamo di rimetterla online nel giro di un paio di
giorni.
Cordiali saluti.
Marvin
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Re: 55% e ACE

Messaggio da Marvin »

Il vero problema, a mio parere, è chi debba farlo questo benedetto ACE.
Mi spiego.

Richiesta da parte del committente di detrazione fiscale per Comma 344 o 345a.
Ad essere estremamente precisi (parlo perlomeno dell'Emilia Romagna), occorrerebbe predisporre e consegnare:
- legge 10 (al comune)
- pratica detrazioni (cioè dati desumibili da AQE/ACE) da spedire all'ENEA
- ACE (alla regione)

ma se i primi due posso tranquillamente farli, il terzo, l'ACE, dovrebbe predisporlo un tecnico terzo, e quindi dovrei dire al fantomatico cliente di trovarsi un altro tecnico solo per l'ACE.

Ovviamente non ricordiamo i continui cambi di anni per detrarre, il sito che non va, la domanda all'ADE e così via.

W l'Italia, sempre.
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