Impianto elettrico per carica batteria auto in singolo bx di autorimessa

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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Adriano-Enrico
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Impianto elettrico per carica batteria auto in singolo bx di autorimessa

Messaggio da Adriano-Enrico »

Buon giorno a tutti
Recentemente durante il sopralluogo per il rinnovo periodico di conformità antincendio in una autorrimessa, accompagnato dall'amm.re,
ho rilevato in diversi box singoli, oltre a diversi materiali !!!!! che sono stati indicati all'amm.re, anche delle prese tipiche per il collegamento di dispositivi di ricarica delle batteria auto. Ho chiesto all'amm.ne se sia stata prodotta la dichiarazione di confromità della Ditta installatrice da cui risultino ovviamente le norme di riferimento riferite alle batterie per auto elettriche e che detti dispositivi risultino asserviti alla sgancio elettrico dell'autorimessa ed ovviaimente relazione e schemi elettrici del progettista.
Francamente tale installazione mi lascia perplesso in quanto situata in singolo box, ancorche con ventilazione singola e della autorimessa a norma come ancche le strutture. L'utilizzo di tale dispositivo credo si possa ritenere notturno e quindi senza alcuna sorveglianza specifica e credo senza una segnalazione remotizzata. A mio parere tale applicazione, se consentira e se attuata nei termini descritti, determina un aggravio di rischio (e di pericolo) e dovrebbe quindi essere valutata in modo specifico dai VV.F.

Chiedo un parere.
Grazie
Tom Bishop
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Re: Impianto elettrico per carica batteria auto in singolo bx di autorimessa

Messaggio da Tom Bishop »

Sì, confermo le colonnine rappresentano un aggravio di rischio e la pratica va aggiornata dimostrando il rispetto della Circolare 05/11/2018 n.2.
Tom Bishop
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travereticolare
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Re: Impianto elettrico per carica batteria auto in singolo bx di autorimessa

Messaggio da travereticolare »

Adriano-Enrico ha scritto: mer mag 01, 2024 15:45
Tom Bishop ha scritto: mer mag 01, 2024 17:24
Direi che se l'installazione è realizzata secondo le linea guida VVF è una modifica non sostanziale ai fini antincendio e quindi può essere comunicata all'atto del rinnovo, a patto ovviamente di avere la dichiarazione di conformità, tutti gli allegati obbligatori e un documento che attesti il rispetto integrale della Circolare 05 novembre 2018, n° 2 "Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici"

Se l'installazione non rispecchia le linee guida VVF allora la modifica è da trattare nel rispetto di quanto indicato dall’art. 4, comma 6 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, valutando o meno la presenza dell'aggravio di rischio incendio e quindi valutare SCIA o Progetto.

Se si ricade all'interno dall’art. 4, comma 6 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, significa che le modifiche sono sostanziali, che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Poi, se c'è aggravio del rischio incendio o meno, spetta a te valutarlo.

Se ritieni ci sia aggravio allora bisogna rifare il progetto, se ritieni invece che non ci sia aggravio del rischio incendio allora procedi con SCIA + Non Aggravio.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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