Pizzeria con più di 100 persone e maggiore di 400 mq.

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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marcoasst
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Iscritto il: dom gen 18, 2009 21:35

Pizzeria con più di 100 persone e maggiore di 400 mq.

Messaggio da marcoasst »

La domanda è, per molti di voi, banale, ma sono alle prese con una pizzeria con le seguenti caratteristiche:

- numero di coperti 90.
- considerando i camerieri al tavolo ed i pizzaioli al forno a legna (che è dentro il comparto del ristorante) si superano le 100 persone. Se poi si considerano anche quelli che aspettano "la pizza da portare a casa" siamo su affollamenti maggiori. E' attività 83? Ma poi come considero l'affollamento aggiuntivo al numero dei coperti, quanti camerieri per tavolo e quanti che aspettano? O forse è meglio considerare 0,4 p/mq.?
- la pizzeria ha una superficie di comparto superiore a 400 mq. E' attività 87?
- oppure non rientra in nessun caso?
- inoltre, come considero il forno a legna? Per la potenzialità pensavo di utilizzare il carico d'incendio dato dalla massa di legna che può occupare il massimo volume nel forno, è corretto?
- ci sono normative che coprono questi quesiti?

Grazie anticipatamente a chiunque voglia dare il suo contributo.
studioguglie
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Iscritto il: gio nov 08, 2007 19:17

Re: Pizzeria con più di 100 persone e maggiore di 400 mq.

Messaggio da studioguglie »

Ciao, mi sembra che l'attività in oggetto rientri tra i pubblici esercizi, quindi a parte il rispetto delle indicazioni delle variE ASL, Comune, Testo Unico per la sicurezza sul posto di lavoro ed ovviamente il DM 37/07 non ci dovrebbero essere norme verticali. Senti il comando VVF ma mi sembra che non rientri nemanco nel DM 16.02.82; senti un funzionario comunque.
Ciao
moliang
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Iscritto il: lun mar 12, 2007 07:37

Re: Pizzeria con più di 100 persone e maggiore di 400 mq.

Messaggio da moliang »

La tua pizzeria è un pubblico esercizio non ascrivibile al punto 83. La definizione del punto 83 è relativa a "spettacolo e trattenimento" lì gli avventori non vanno per assistere a spettacoli o partecipare attivamente ad intrattenimento.
Indubbiamente devi dotare la tua attività di vie di esodo commisurate all'affollamento. Io sommerie il numero delle sedie, i dipendenti e i potenziali altri clienti (quest'ultimo numero è più difficile da determinare ma una cifra puoi stimarla tenendoti largo).
La pizzeria non è nemmeno attività 87 perchè l'attività prevalente non è esposizione e vendita bensì somministrazione di alimenti e bevande.
Per il forno a legna direi che la tua idea sia corretta.
In ogni caso per metterti in una botte di ferro vai a fare il quesito ai VVF compenti.
marcoasst
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Iscritto il: dom gen 18, 2009 21:35

Re: Pizzeria con più di 100 persone e maggiore di 400 mq.

Messaggio da marcoasst »

Grazie ad ambedue, penso proprio che, forte delle Vs. considerazioni, sottoporrò il quesito al Comando.
Terminus
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Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
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Re: Pizzeria con più di 100 persone e maggiore di 400 mq.

Messaggio da Terminus »

Quoto il discorso sulle attività.
Il ristorante non rientra in alcuna di esse.
Giusto anche il discorso sulle vie di esodo ed uscite di sicurezza, comunque da dimensionare sulla base del massimo affollamento prevedibile.

Per il forno al legna, quello che devi considerare non è il carico di incendio, bensì il consumo orario.
Assumendo 17,5 MJ/kg per la legna, un consumo di 10kg/h equivale a circa 48kW di potenza.
Il limite di 116kW equivarrebbe ad un consumo di 23,8 kg/h di legna standard; se il tuo forno non arriva a tanto, niente attività 91.
Il calcolo del carico di incendio lo fai per ottemperare al DM 10/03/98, avendo sicuramente attività lavorativa e dovendo quindi valutare il rischio incendio.
satchmo
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Iscritto il: gio nov 15, 2007 17:57
Località: Venezia

Re: Pizzeria con più di 100 persone e maggiore di 400 mq.

Messaggio da satchmo »

Forse è utile:

PARERE MINISTERO DELL’INTERNO prot. n. P110/4183 Sott. 10/B.3 del 20/11/01
In relazione a quanto richiesto con le note che si riscontrano relativamente agli impianti di cui all’oggetto, si ritiene opportuno premettere che i forni per pizze, essendo apparecchiature per la cottura di alimenti destinati, di norma, ad essere serviti e consumati in loco, sono da assimilare più alla fattispecie degli impianti cucina che a quella dei forni da pane che hanno, invece, finalità prettamente commerciali.
Avendo riguardo ai quesiti posti, si fa presente quanto segue:
QUESITO 1
Ai fini della determinazione della potenzialità termica complessiva degli impianti, può procedersi alla sommatoria delle loro singole potenzialità solamente se ubicati nel medesimo locale.
QUESITO 2.
La formulazione del punto 91 dell’allegato al DM 16 febbraio 1982 non si presta a dubbi: anche i forni alimentati a legna, ricadendo nella generale fattispecie degli impianti alimentati a combustibile solido, sono da ricomprendere nella previsione del punto 91 allorché aventi potenzialità termica superiore a 100.000 Kcal/h.
QUESITO 3.
Al riguardo si precisa:
se i forni di cui trattasi sono alimentati a combustibile gassoso, si rinvia a quanto consentito e prescritto dal DM 12 aprile 1996 al punto 4.4.3;
se tali forni sono alimentati a combustibile solido, si richiama quanto al riguardo previsto dalla Circolare 52/82, ma con l’avvertenza che il rinvio che fa quest’ultima alla Circolare 73/71 non costituisce un obbligo, ma un possibile quadro di riferimento.
In ossequio, pertanto, al principio generale di cui all’art. 3 del DPR 577/82 che demanda, in assenza di specifica normativa, alla valutazione dei Comandi la facoltà di impartire le prescrizioni di sicurezza del caso, si ritiene opportuno suggerire l’adozione di una linea prescrittivi che tenga in debito conto anche le specifiche esigenze funzionali dell’attività servita dagli impianti in questione. In conseguenza di quanto precede, si ritiene che in analogia a quanto previsto dalla norma per gli impianti alimentati a gas, la permanenza dei forni a legna all’interno dei locali consumazione possa essere consentita prescrivendo la medesima modalità di separazione di cui alla lettera f) del citato punto 4.4.3 del DM 12 aprile 1996 e ponendo il divieto di costituire deposito di legna all’interno dei locali. Presso il forno potrà essere consentito mantenere un quantitativo minimo di legna strettamente necessario per il fabbisogno giornaliero.
Terminus
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Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Pizzeria con più di 100 persone e maggiore di 400 mq.

Messaggio da Terminus »

grazie per la nota.
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