decreto attuativo 192
Moderatore: Edilclima
Re: decreto attuativo 192
Intanto Vi ringrazio per la tempestività!
In merito alle risposte, anch'io avevo pensato al ciclio chiuso delle biomasse e pertanto no verifica del'Epi: resta cmq il dubbio come evidenziato dal collega successivo che tutto quanto non risulta chiaro....
.....e siccome tale verifiche dell'Epi e Epe bisogna consegnarLe prima dell'inizio lavori e che, soprattutto, dubito di poter avere un supporto tecnico all'altezza dai competenti uffici tecnici comunali (in genere....), la cosa andrebbe chiarita quanto prima!!
Grazie e saluti a tutti
In merito alle risposte, anch'io avevo pensato al ciclio chiuso delle biomasse e pertanto no verifica del'Epi: resta cmq il dubbio come evidenziato dal collega successivo che tutto quanto non risulta chiaro....
.....e siccome tale verifiche dell'Epi e Epe bisogna consegnarLe prima dell'inizio lavori e che, soprattutto, dubito di poter avere un supporto tecnico all'altezza dai competenti uffici tecnici comunali (in genere....), la cosa andrebbe chiarita quanto prima!!
Grazie e saluti a tutti
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Re: decreto attuativo 192
Concordo, leggendo meglio il DPR non dice di NON fare la verifica dell'EPi (che peraltro con i generatori a biomassa "rinnovabili" del comma 12 è praticamente sempre verificato), dice semplicemente che devi fare ANCHE le verifiche degli U.arkanoid ha scritto: Anch'io ho notato questa cosa, ma non credo che la tua interpretazione sia corretta, perchè il caso dell'art.4 comma 13 è comunque contemplato dal caso generale di nuovo edificio. Per cui, secondo me, sono richieste sia le verifiche riguardo l'EPi (per ora non dell'EPe), sia riguardo le trasmittanze
Re: decreto attuativo 192
si, il comma è stato così voluto da ENEA.. vedi relazione al dpr..c.e. ha scritto:Questo significa che se io realizzo un nuovo edificio dove prevedo un termocamino alimentato a legna o pellets che mi alimenta tutto l'impianto di riscaldamento non DEVO prevedere la verifica del'Epi e EPe ma solamente il rispetto dei valori di U per tutti i componenti dell'involucro??
proprio per consumare si biomassa, ma ragionevolmente
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Re: decreto attuativo 192
Praticamente secondo te è così:
dato che per il comma 12 il tutto è sempre verificato, mi verifichi almeno i valori di U tanto per esere sicuri che con la sola installazione di un generatore di calore a biomasse, tu non ti permetta di farmi un involucro pessimo!!
Saluti e grazie
dato che per il comma 12 il tutto è sempre verificato, mi verifichi almeno i valori di U tanto per esere sicuri che con la sola installazione di un generatore di calore a biomasse, tu non ti permetta di farmi un involucro pessimo!!
Saluti e grazie
Re: decreto attuativo 192
era anche ora!
cmq
già prima con la biomassa non era necessario che il generatore avsse il rend richiesto dal 412 (mi pare) e di conseguenza la verifica dell'epi non veniva...
se cercate sul forum se ne era parlato a suo tempo...
cmq
già prima con la biomassa non era necessario che il generatore avsse il rend richiesto dal 412 (mi pare) e di conseguenza la verifica dell'epi non veniva...
se cercate sul forum se ne era parlato a suo tempo...
Re: decreto attuativo 192
SuperP ha scritto:Un, oppure IL, funzionario del MSE mi ha scritto che secondo lui, il FV non è obbligatorio ancora fino all'emanazione dei decreti attuativi.SuperP ha scritto:Ma è obbligatorio o meno il FV? Non ho capito!Spd ha scritto:DPR 59/2009 del 2.04.2009
Quella posizione era anche la mia con l'allegato I del 192, quando un cliente mi chiedeva se c'era l'obbligo: sì, ma non ci sono le regole; quindi decidi tu (e almeno fai la predisposizione)
Ma nel DPR 59 è stata inserita questa frase in più:
<Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, e' obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.>
E non è legata, come per il 50% di acqua calda sanitaria, all'emanazione di altri decreti.
Quindi se oggi un cliente (impresa, costruttore, privato che sia) mi chiede se c'è l'obbligo io non posso che dirgli di sì.
Poi gli potrei anche dire che se mette 0.1 kWp esposto a Nord sta a posto (a meno che i regolamenti comunali non diano altre indicazioni). Ma l'obbligo c'è.
Re: decreto attuativo 192
concordo, non foss'altro che nella finanziaria c'era il requisito di 1 kWp/U.I che non ho mai digeritoSpd ha scritto:
Quella posizione era anche la mia con l'allegato I del 192, quando un cliente mi chiedeva se c'era l'obbligo: sì, ma non ci sono le regole; quindi decidi tu (e almeno fai la predisposizione)
Ma nel DPR 59 è stata inserita questa frase in più:
<Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, e' obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.>
E non è legata, come per il 50% di acqua calda sanitaria, all'emanazione di altri decreti.
Quindi se oggi un cliente (impresa, costruttore, privato che sia) mi chiede se c'è l'obbligo io non posso che dirgli di sì.
Poi gli potrei anche dire che se mette 0.1 kWp esposto a Nord sta a posto (a meno che i regolamenti comunali non diano altre indicazioni). Ma l'obbligo c'è.
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Re: decreto attuativo 192
Se non sbaglio la finanziaria si rivolge ai Comuni con l'indicazione di modificare il regolamento edilizio; e il termine per farlo è stato prorogato a gennaio 2010.
Ed è ovvio che la frase inserita nel DPR si aggancia a questa imposizione, per rafforzarla.
Ma fino a quando i comuni non la recepiscono (e siamo solo alla prima proroga), prima del DPR 59 l'obbligo non era ben definito.
Ora, almeno per me, è definito. Come, dove, quanto, e definito solo nelle norme tecniche e non di legge.
Ed è ovvio che la frase inserita nel DPR si aggancia a questa imposizione, per rafforzarla.
Ma fino a quando i comuni non la recepiscono (e siamo solo alla prima proroga), prima del DPR 59 l'obbligo non era ben definito.
Ora, almeno per me, è definito. Come, dove, quanto, e definito solo nelle norme tecniche e non di legge.
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Re: decreto attuativo 192
In merito alla compatibilità con le normative regionali esistenti, leggo che all'art.6 punto 3 il nuovo DPR dice:
3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla
data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia'
provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure
atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti,
anche nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico, adottato ai sensi dell' articolo 6, comma 9, del
decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono
affinche' sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i
contenuti del presente decreto.
A questo punto, secondo il mio parere, chi (come me) opera in una delle regioni che hanno già legiferato, deve attenersi alla normativa regionale in attesa che la propria regione effettui il "graduale ravvicinamento".
Vorrei conoscere anche il vostro parere su questo punto, che ritengo abbastanza importante per tutti i prossimi progetti e certificazioni che dovremo eseguire in attesa del fantomatico "ravvicinamento".
Marcello
3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla
data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia'
provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure
atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti,
anche nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico, adottato ai sensi dell' articolo 6, comma 9, del
decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono
affinche' sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i
contenuti del presente decreto.
A questo punto, secondo il mio parere, chi (come me) opera in una delle regioni che hanno già legiferato, deve attenersi alla normativa regionale in attesa che la propria regione effettui il "graduale ravvicinamento".
Vorrei conoscere anche il vostro parere su questo punto, che ritengo abbastanza importante per tutti i prossimi progetti e certificazioni che dovremo eseguire in attesa del fantomatico "ravvicinamento".
Marcello
Re: decreto attuativo 192
sarebbe bello anche qui avere delle certezze...
mi pare ragionevole quello che dici
quindi per es. per una legge 10 secndo questo ragionamento io dovrei seguire solo la legge reg 22 ed il regolamento 1 della liguria senza più neanche nominare il 311 ecc....?
mi sa che continuerò come prima a mettere tutto insieme... e fare tutto ciò che è più restrittivo...
mi pare ragionevole quello che dici
quindi per es. per una legge 10 secndo questo ragionamento io dovrei seguire solo la legge reg 22 ed il regolamento 1 della liguria senza più neanche nominare il 311 ecc....?
mi sa che continuerò come prima a mettere tutto insieme... e fare tutto ciò che è più restrittivo...
Re: decreto attuativo 192
Non ho dubbi in proposito, fermo restante il procedimento in sede europeamarcello60 ha scritto:In merito alla compatibilità con le normative regionali esistenti, leggo che all'art.6 punto 3 il nuovo DPR dice:
3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla
data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia'
provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure
atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti,
anche nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico, adottato ai sensi dell' articolo 6, comma 9, del
decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono
affinche' sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i
contenuti del presente decreto.
A questo punto, secondo il mio parere, chi (come me) opera in una delle regioni che hanno già legiferato, deve attenersi alla normativa regionale in attesa che la propria regione effettui il "graduale ravvicinamento".
Vorrei conoscere anche il vostro parere su questo punto, che ritengo abbastanza importante per tutti i prossimi progetti e certificazioni che dovremo eseguire in attesa del fantomatico "ravvicinamento".
Marcello
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Re: decreto attuativo 192
Grazie ad entrambi per la risposta.
Qualcun altro è di parere diverso?
Qualcun altro è di parere diverso?
Re: decreto attuativo 192
No Marcello, l'art. che hai riportato è chiarissimo. Fino a ordini diversi noi obbediamo alle Regioni. A loro spetta il graduale ravvicinamento.
Re: decreto attuativo 192
Relativamente a questo decreto è obbligatorio l'inserimento di pannelli fotovoltaici per nuovi edifici privati?
qualcuno ha capito se è necessario...
qualcuno ha capito se è necessario...
Re: decreto attuativo 192
Due domande:
1) sono in Emilia Romagna, se io faccio una legge 10 oggi con data di richiesta di permesso di costruire che mi obbliga all'utilizzo del 311/06 devo usare il nuovo decreto attuativo o posso restare con il regime transitorio?
2) il calcolo dell'EP estivo è obbligatorio fin da ora o posso attendere i decreti attuativi e quindi posso ometterlo...?
Grazie.
1) sono in Emilia Romagna, se io faccio una legge 10 oggi con data di richiesta di permesso di costruire che mi obbliga all'utilizzo del 311/06 devo usare il nuovo decreto attuativo o posso restare con il regime transitorio?
2) il calcolo dell'EP estivo è obbligatorio fin da ora o posso attendere i decreti attuativi e quindi posso ometterlo...?
Grazie.
Re: decreto attuativo 192
L'EPi estivo al momento non vedo come puoi calcolarlo.Axel ha scritto:Due domande:
1) sono in Emilia Romagna, se io faccio una legge 10 oggi con data di richiesta di permesso di costruire che mi obbliga all'utilizzo del 311/06 devo usare il nuovo decreto attuativo o posso restare con il regime transitorio?
2) il calcolo dell'EP estivo è obbligatorio fin da ora o posso attendere i decreti attuativi e quindi posso ometterlo...?
Grazie.
Per la legge10, devi fare riferimento alla normativa emiliano romagnola se il pdc è successivo all'entrata in vigore, diversamente fai riferimento al 311 dove la parte relativa al regime transitorio è sostituita da quanto previsto nel decreto; ne sono abbastana sicuro perchè il regime transitorio vale fino all'uscita dei decreti per definizione.
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Re: decreto attuativo 192
UNI TS 11300arkanoid ha scritto:L'EPi estivo al momento non vedo come puoi calcolarlo.
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Re: decreto attuativo 192
Secondo me, invece, fa fede integralmente la data della richiesta di permesso di costruire: se è anteriore al 01.07.2008 (e posteriore al 01.02.2007) devi usare il 311/06 ed applicare il regime transitorio.Axel ha scritto:Due domande:
1) sono in Emilia Romagna, se io faccio una legge 10 oggi con data di richiesta di permesso di costruire che mi obbliga all'utilizzo del 311/06 devo usare il nuovo decreto attuativo o posso restare con il regime transitorio?
2) il calcolo dell'EP estivo è obbligatorio fin da ora o posso attendere i decreti attuativi e quindi posso ometterlo...?
Grazie.
Ovviamente niente calcolo di EPe.
Re: decreto attuativo 192
in effetti il dubbio è venuto anche a me dato che comunque si dovrebbero conservare i diritti ottenuti al momento della presentazione della richiesta di permesso di costruire.marcello60 ha scritto:Secondo me, invece, fa fede integralmente la data della richiesta di permesso di costruire: se è anteriore al 01.07.2008 (e posteriore al 01.02.2007) devi usare il 311/06 ed applicare il regime transitorio.Axel ha scritto:Due domande:
1) sono in Emilia Romagna, se io faccio una legge 10 oggi con data di richiesta di permesso di costruire che mi obbliga all'utilizzo del 311/06 devo usare il nuovo decreto attuativo o posso restare con il regime transitorio?
2) il calcolo dell'EP estivo è obbligatorio fin da ora o posso attendere i decreti attuativi e quindi posso ometterlo...?
Grazie.
Ovviamente niente calcolo di EPe.
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Re: decreto attuativo 192
A mio avviso deve essere così.
Esistono vincoli che non sono facili da recepire dopo che è stato realizzato (e presentato) il progetto architettonico dell'edificio allegato alla richiesta di PDC o DIA.
Ad esempio, prova a pensare ad una palazzina con 5 unità immobiliari progettata (architettonicamente) per impianti autonomi, quindi senza centrale termica, sotto DLGS 311: se adesso si dovesse fare la L10 per il centralizzato perchè è in vigore la DAL 156/08, bisognerebbe rivedere il progetto arch. per inserirci la CT ...
Esistono vincoli che non sono facili da recepire dopo che è stato realizzato (e presentato) il progetto architettonico dell'edificio allegato alla richiesta di PDC o DIA.
Ad esempio, prova a pensare ad una palazzina con 5 unità immobiliari progettata (architettonicamente) per impianti autonomi, quindi senza centrale termica, sotto DLGS 311: se adesso si dovesse fare la L10 per il centralizzato perchè è in vigore la DAL 156/08, bisognerebbe rivedere il progetto arch. per inserirci la CT ...
Re: decreto attuativo 192
momento: si parla di cose diverse: questo è un decreto PREVISTO dal 192 e in vacanza del quale valeva il regime transitorio, fino all'entrata in vigore del decreto stesso.marcello60 ha scritto:A mio avviso deve essere così.
Esistono vincoli che non sono facili da recepire dopo che è stato realizzato (e presentato) il progetto architettonico dell'edificio allegato alla richiesta di PDC o DIA.
Ad esempio, prova a pensare ad una palazzina con 5 unità immobiliari progettata (architettonicamente) per impianti autonomi, quindi senza centrale termica, sotto DLGS 311: se adesso si dovesse fare la L10 per il centralizzato perchè è in vigore la DAL 156/08, bisognerebbe rivedere il progetto arch. per inserirci la CT ...
Le normative regionali si applicano a ciò per cui il pdc è richiesto successivamente all'entrata in vigore.
In questo caso continui ad applicare il 192.
redigere redigere redigere
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Re: decreto attuativo 192
Giusto, hai ragione, ho fatto un esempio non appropriato.
Re: decreto attuativo 192
sono d'accordo. Però in effetti mi rimane il dubbio che uno abbia comunque acquisito il diritto di applicare il regime transitorio (vedi il trattamento chimico da fare all'impianto ad esempio). Ad ogni modo a naso 'temo' che una volta entrato in vigore il decreto attuativo non ci siano più santi che tengano e che occorra seguire questo.arkanoid ha scritto:momento: si parla di cose diverse: questo è un decreto PREVISTO dal 192 e in vacanza del quale valeva il regime transitorio, fino all'entrata in vigore del decreto stesso.marcello60 ha scritto:A mio avviso deve essere così.
Esistono vincoli che non sono facili da recepire dopo che è stato realizzato (e presentato) il progetto architettonico dell'edificio allegato alla richiesta di PDC o DIA.
Ad esempio, prova a pensare ad una palazzina con 5 unità immobiliari progettata (architettonicamente) per impianti autonomi, quindi senza centrale termica, sotto DLGS 311: se adesso si dovesse fare la L10 per il centralizzato perchè è in vigore la DAL 156/08, bisognerebbe rivedere il progetto arch. per inserirci la CT ...
Le normative regionali si applicano a ciò per cui il pdc è richiesto successivamente all'entrata in vigore.
In questo caso continui ad applicare il 192.