ciao a tutti
caso strano come al solito:
situazione ante operam: attività commerciale E.4
post operam: ristrutturazione globale e nuova attivita' ricettiva E.5 (nessun ampliamento)
Posso accedere al 55%?
Cambio destinazione d'uso..detrazione possibile?
Moderatore: Edilclima
- davidemorcy
- Messaggi: 764
- Iscritto il: mer gen 30, 2008 10:40
- Località: Sondrio, Lecco, Como
Cambio destinazione d'uso..detrazione possibile?
"Chi non lavora non fa l'amore"
Re: Cambio destinazione d'uso..detrazione possibile?
Io ho queste indicazioni da ENEA......ma vale il solito discorso.....quel che non è scritto sulla legge e DM è da interpretare.
D: Buongiorno, vorrei un vostro parere sulla possibilità di portare in detrazione interventi in qs casi:
1) Una ditta affitta un capannone (o altro edificio) per svolgere la propria attività .
Effettua interventi, poniamo ricadenti nei commi 346 e 347.
Pur non cambiando destinazione d'uso, ne ampliando, si trova ad avere un fabbisogno termico superiore a prima (poniamo a causa di necessità ingente di produzione ACS).
E' scritto da qualche parte che la sostituzione non è detraibile se il nuovo generatore è superiore in potenza al vecchio?
Io non ho trovato riferimenti validi.
2) Stessa di prima, senza maggiorazione del generatore ma con cambio d'uso.....mettiamo da commerciale ad industriale. Qualche riferimento certo a limitazioni nella possibilità di detrarre?
R: salve,
in risposta alle sue domande:
1) effettivamente non c'è scritto esplicitamente in nessun decreto che la potenza nominale della nuova caldaia (che deve comunque soddisfare i requisiti riportati nell'art. 9 del D.M. del 7 aprile 2008 “Decreto Edifici” consultabile al nostro sito: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it, alla voce "decreti e allegati") deve avere una potenza nominale uguale o minore di quella sostituita, ma capirà che lo scopo delle detrazioni fiscali del 55% sono quelle di migliorare l'efficienza energetica di un edificio con interventi che puntino a tale obbiettivo.
2) riteniamo di no, purchè i lavori devono essere comunque conformi alle normative (anche locali) vigenti.
D: Buongiorno, vorrei un vostro parere sulla possibilità di portare in detrazione interventi in qs casi:
1) Una ditta affitta un capannone (o altro edificio) per svolgere la propria attività .
Effettua interventi, poniamo ricadenti nei commi 346 e 347.
Pur non cambiando destinazione d'uso, ne ampliando, si trova ad avere un fabbisogno termico superiore a prima (poniamo a causa di necessità ingente di produzione ACS).
E' scritto da qualche parte che la sostituzione non è detraibile se il nuovo generatore è superiore in potenza al vecchio?
Io non ho trovato riferimenti validi.
2) Stessa di prima, senza maggiorazione del generatore ma con cambio d'uso.....mettiamo da commerciale ad industriale. Qualche riferimento certo a limitazioni nella possibilità di detrarre?
R: salve,
in risposta alle sue domande:
1) effettivamente non c'è scritto esplicitamente in nessun decreto che la potenza nominale della nuova caldaia (che deve comunque soddisfare i requisiti riportati nell'art. 9 del D.M. del 7 aprile 2008 “Decreto Edifici” consultabile al nostro sito: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it, alla voce "decreti e allegati") deve avere una potenza nominale uguale o minore di quella sostituita, ma capirà che lo scopo delle detrazioni fiscali del 55% sono quelle di migliorare l'efficienza energetica di un edificio con interventi che puntino a tale obbiettivo.
2) riteniamo di no, purchè i lavori devono essere comunque conformi alle normative (anche locali) vigenti.
- davidemorcy
- Messaggi: 764
- Iscritto il: mer gen 30, 2008 10:40
- Località: Sondrio, Lecco, Como
Re: Cambio destinazione d'uso..detrazione possibile?
Grazie mille per la dritta.....
"Chi non lavora non fa l'amore"