DM11/03/2008
Moderatore: Edilclima
DM11/03/2008
Tanto da segnalarlo: DM 11/03/2008 - su G.U. n° 66 del 18/03/2008
Se non mi sbaglio si parla solo di condizionamento invernale -> gli splittari estivi come ci si attaccano?
Se non mi sbaglio si parla solo di condizionamento invernale -> gli splittari estivi come ci si attaccano?
Re: DM11/03/2008
Spero che si attacchino al tram e fischino in curva...........
Re: DM11/03/2008
Ma hanno cambiato i coefficienti di trasmittanza termica fissati dalla finanziaria 2008!!!!?????
per le finestre la finanziaria 2008 diceva 2,5 e il decreto dice 2,2???
Ma coma fa un Decreto a Cambiare una Legge?? E io ho già fatto mettere seramenti con U=2,5....
per le finestre la finanziaria 2008 diceva 2,5 e il decreto dice 2,2???
Ma coma fa un Decreto a Cambiare una Legge?? E io ho già fatto mettere seramenti con U=2,5....
Re: DM11/03/2008
Scusa.. è logico!!danilo2 ha scritto:Ma hanno cambiato i coefficienti di trasmittanza termica fissati dalla finanziaria 2008!!!!?????
per le finestre la finanziaria 2008 diceva 2,5 e il decreto dice 2,2???
Ma coma fa un Decreto a Cambiare una Legge?? E io ho già fatto mettere seramenti con U=2,5....
Altrimenti al 2010 quando il 311 prevede 2.0W/m2 di trasmittanza, ti incentivavano i serrmanti fuori norma??
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Re: DM11/03/2008
Effettivamente non risulta che la finanziaria 2008 abbia fissato valori.
Ha solo corretto e ripubblicato, con efficacia dal 1º gennaio 2007, la tabella sui valori di trasmittanza termica, allegata alla Finanziaria 2007.
http://www.cornaviera.it/pagina.asp?cod ... iaria_2008
Ha solo corretto e ripubblicato, con efficacia dal 1º gennaio 2007, la tabella sui valori di trasmittanza termica, allegata alla Finanziaria 2007.
http://www.cornaviera.it/pagina.asp?cod ... iaria_2008
Re: DM11/03/2008
Si ragazzi ma cerchiamo di capirci, lo so anch'io che il tempo passa e gli U diminuiscono ma che cosa faccio con chi ha fatto i lavori tra il 1 gennaio 2008 e il 20 marzo 2008 usando la tabella pubblicata dalla finanziaria 2008 (parliamo di un sacco di soldi di recupero, compreso la MIA porta blindata che mi montano domani!!!)
Re: DM11/03/2008
Danilo, leggi bene quello che ho scritto sopra e dimmi si concordi.
Re: DM11/03/2008
In sostanza, la tabella pubblicata con la finanziaria 2008 non vale per gli interventi che devono essere ancora comunicati all'ENEA. Per quelli vale il DM 11.03.08.
(Almeno così io ho capito)
(Almeno così io ho capito)
Re: DM11/03/2008
Si concordo appieno. Però leggi qui:
Facciamo un esempio. Un cliente sostituisce una copertura nel gennaio 2008, perchè la nuova tabella della finanziaria 2008 glielo permette; gliela faccio fare con U=0,32 (lo dice la finanziaria 2008!!); finisco i lavori e oggi scopro che per il nuovo DM di oggi U doveva essere 0,3.
Dimmi tu cosa faccio???
Facciamo un esempio. Un cliente sostituisce una copertura nel gennaio 2008, perchè la nuova tabella della finanziaria 2008 glielo permette; gliela faccio fare con U=0,32 (lo dice la finanziaria 2008!!); finisco i lavori e oggi scopro che per il nuovo DM di oggi U doveva essere 0,3.
Dimmi tu cosa faccio???
Re: DM11/03/2008
La finanziaria 2008 sostituisce semplicemente la tabella pubblicata nel Decreto attuativo della Finanziaria 2007, in cui compariva il noto errore riguardante pavimenti e coperture, con effetto retroattivo e quindi valido per i soli interventi effettuati nel 2007, ma non indica in alcun modo nuovi valori dell'Epi e delle trasmittanze limite.
Re: DM11/03/2008
danilo2 ha scritto:Si concordo appieno. Però leggi qui:
Facciamo un esempio. Un cliente sostituisce una copertura nel gennaio 2008, perchè la nuova tabella della finanziaria 2008 glielo permette; gliela faccio fare con U=0,32 (lo dice la finanziaria 2008!!); finisco i lavori e oggi scopro che per il nuovo DM di oggi U doveva essere 0,3.
Dimmi tu cosa faccio???
Purtroppo la nuova tabella della finanziaria 2008 NON glielo permette.
Deve rispettare il DM 11.03.08.
Re: DM11/03/2008
passare da 0,32 a 0,30 non è difficile, dai.. =danilo2 ha scritto:Dimmi tu cosa faccio???
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Re: DM11/03/2008
MAX76 ha scritto:Tanto da segnalarlo: DM 11/03/2008 - su G.U. n° 66 del 18/03/2008
Se non mi sbaglio si parla solo di condizionamento invernale -> gli splittari estivi come ci si attaccano?
...è quello che pensavo anch'io.
Re: DM11/03/2008
...è quello che pensavo anch'io (adesso l'ho inserito dove volevo)SuperP ha scritto:passare da 0,32 a 0,30 non è difficile, dai.. =danilo2 ha scritto:Dimmi tu cosa faccio???
Re: DM11/03/2008
Vi ho capito a voi! ma non è così semplice. Il pacchetto di copertura in questione è stato realizzato e certificato dalla ditta per 0,32. Dovrei far cambiare le certificazioni.
Mi aspetto che regolarizzino questi due mesi dicendo che per chi ha fatto i lavori in questo periodo vale giustamente la finanziaria 2007.
Mi aspetto che regolarizzino questi due mesi dicendo che per chi ha fatto i lavori in questo periodo vale giustamente la finanziaria 2007.
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Re: DM11/03/2008
Mi aspetto che regolarizzino questi due mesi dicendo che per chi ha fatto i lavori in questo periodo vale giustamente la finanziaria 2007.
anche secondo me e comunque puoi sempre far vedere al cliente la FAQ43 dell'enea dicendo che ti sei attenuto alle loro indicazioni e chi meglio di loro poteva dirti come fare?
FAQ 43 dell'enea
D - Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica nel 2007 per i quali ho già versato un acconto lo scorso anno (2007). Ora sto completandoli (2008) e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella del 2007 o quella del 2008? E con la denuncia dei redditi del giugno 2008 posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo considerare solo quello che ho pagato nel 2007 o posso portare in detrazione anche il saldo del 2008?
R - Vi sono due possibilità: la prima è chiudere una prima tranche di lavori, se autoconsistenti funzionalmente, entro il 31/12/07 e iniziare a richiedere le agevolazioni a giugno 2008 solo per questi, presentando la relativa documentazione entro il 29/2/08 e rinunciando alla detrazione di quanto pagato dopo il 31/12/07. Si possono quindi rimandare i residui lavori agli anni successivi presentando in seguito la dovuta documentazione relativa solo a questa seconda parte, sempre se autoconsistente. In altre parole, si dividono i lavori in due fasi separate e complete, ciascuna afferente ad un determinato anno che andrà trattata con la normativa in vigore per quell'anno. Se ciò non fosse possibile e si presenta quindi il caso in cui parte dell’intervento è stata pagata nel 2007 e parte nel 2008 o se comunque sono stati rimandati al 2008 alcuni dettagli o alcuni pagamenti (per esempio, messa a punto di impianto, asseverazione, certificazione, ecc.) per i quali si intende comunque chiedere la detrazione, occorre attendere un decreto attuativo della Finanziaria 2008 che dovrà anche regolamentare le procedure da seguire per i lavori iniziati nel 2007 e terminati nel 2008 e che, non appena disponibile, sarà adeguatamente pubblicizzato su questo sito. Fonti del MSE hanno comunque precisato che:
- per i lavori iniziati nel 2007 occorre far riferimento alla normativa tecnica del 2007;
- solo quanto pagato nel 2007 potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi del giugno 2008, valendo il criterio di cassa;
- coloro che hanno completato un intervento nei primi giorni del 2008 avranno comunque almeno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione e comunque - secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell'11/9/07 dell'Agenzia delle Entrate, disponibile sul nostro sito - potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori.
anche secondo me e comunque puoi sempre far vedere al cliente la FAQ43 dell'enea dicendo che ti sei attenuto alle loro indicazioni e chi meglio di loro poteva dirti come fare?
FAQ 43 dell'enea
D - Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica nel 2007 per i quali ho già versato un acconto lo scorso anno (2007). Ora sto completandoli (2008) e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella del 2007 o quella del 2008? E con la denuncia dei redditi del giugno 2008 posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo considerare solo quello che ho pagato nel 2007 o posso portare in detrazione anche il saldo del 2008?
R - Vi sono due possibilità: la prima è chiudere una prima tranche di lavori, se autoconsistenti funzionalmente, entro il 31/12/07 e iniziare a richiedere le agevolazioni a giugno 2008 solo per questi, presentando la relativa documentazione entro il 29/2/08 e rinunciando alla detrazione di quanto pagato dopo il 31/12/07. Si possono quindi rimandare i residui lavori agli anni successivi presentando in seguito la dovuta documentazione relativa solo a questa seconda parte, sempre se autoconsistente. In altre parole, si dividono i lavori in due fasi separate e complete, ciascuna afferente ad un determinato anno che andrà trattata con la normativa in vigore per quell'anno. Se ciò non fosse possibile e si presenta quindi il caso in cui parte dell’intervento è stata pagata nel 2007 e parte nel 2008 o se comunque sono stati rimandati al 2008 alcuni dettagli o alcuni pagamenti (per esempio, messa a punto di impianto, asseverazione, certificazione, ecc.) per i quali si intende comunque chiedere la detrazione, occorre attendere un decreto attuativo della Finanziaria 2008 che dovrà anche regolamentare le procedure da seguire per i lavori iniziati nel 2007 e terminati nel 2008 e che, non appena disponibile, sarà adeguatamente pubblicizzato su questo sito. Fonti del MSE hanno comunque precisato che:
- per i lavori iniziati nel 2007 occorre far riferimento alla normativa tecnica del 2007;
- solo quanto pagato nel 2007 potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi del giugno 2008, valendo il criterio di cassa;
- coloro che hanno completato un intervento nei primi giorni del 2008 avranno comunque almeno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione e comunque - secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell'11/9/07 dell'Agenzia delle Entrate, disponibile sul nostro sito - potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!