Bonifici eseguiti a fine 2022 con valuta 2023
Moderatore: Edilclima
Bonifici eseguiti a fine 2022 con valuta 2023
Buonasera,
domani eseguirò i bonifici per chiudere in extremis un SAL 60%.
Il dubbio è: che succede se l’accredito ai vari fornitori dovesse avvenire nel 2023? Conta comunque la data di esecuzione del bonifico e quindi il 2022?
Grazie
domani eseguirò i bonifici per chiudere in extremis un SAL 60%.
Il dubbio è: che succede se l’accredito ai vari fornitori dovesse avvenire nel 2023? Conta comunque la data di esecuzione del bonifico e quindi il 2022?
Grazie
Re: Bonifici eseguiti a fine 2022 con valuta 2023
..'spese sostenute'...
Per te sono sostenute quando escono dal tuo conto corrente.
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Re: Bonifici eseguiti a fine 2022 con valuta 2023
Attenzione a quando si fanno online e vengono processati il giorno dopo. Se disponi un bonifico oggi, può essere che esca dal tuo conto il 02/01.
I bonifici istantanei (per cifre basse) aiutano in questi casi.
Tom Bishop
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Re: Bonifici eseguiti a fine 2022 con valuta 2023
Io avrei dubbio contrario:
il commercialista emette notula per pagamento e poi fa la fattura una volta entrati i soldi;
se i soldi escono dal conto corrente oggi, ma la fattura ha data 2023?
il commercialista emette notula per pagamento e poi fa la fattura una volta entrati i soldi;
se i soldi escono dal conto corrente oggi, ma la fattura ha data 2023?
Re: Bonifici eseguiti a fine 2022 con valuta 2023
Eh bella domanda a cui non ho risposta (ma per prudenza eviterei) ma rincaro la dose di incertezza su l'ulteriore criticità di aver pagato una fattura che è posteriore al pagamento (quindi senza riferimento/data certa?): per come abbiamo gestito la cosa, e nel dubbio, tutti hanno sempre fatto fattura anticipata.Coin Mattia ha scritto: ↑ven dic 30, 2022 09:18 Io avrei dubbio contrario:
il commercialista emette notula per pagamento e poi fa la fattura una volta entrati i soldi;
se i soldi escono dal conto corrente oggi, ma la fattura ha data 2023?
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Re: Bonifici eseguiti a fine 2022 con valuta 2023
Vale la data del bonifico non della fatturaCoin Mattia ha scritto: ↑ven dic 30, 2022 09:18 Io avrei dubbio contrario:
il commercialista emette notula per pagamento e poi fa la fattura una volta entrati i soldi;
se i soldi escono dal conto corrente oggi, ma la fattura ha data 2023?
Re: Bonifici eseguiti a fine 2022 con valuta 2023
Vale la data dell'ORDINE del bonifico....non della valuta...
già specificato da ADE in qualche parte...
già specificato da ADE in qualche parte...
Re: Bonifici eseguiti a fine 2022 con valuta 2023
mi sa di no.
Circolare agenzia delle entrate
3.3 Principio di “cassa” e il pagamento tramite bonifici bancari
D: In applicazione del “principio di cassa”, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, si devono prendere in considerazione i compensi incassati e le spese pagate nel periodo d’imposta. Nel caso in cui un compenso venga regolato in prossimità della fine del mese di dicembre, mediante bonifico bancario, al fine di individuare l’anno in cui assume rilevanza fiscale, quale momento rileva? Quello in cui l’ordine di bonifico è stato impartito, oppure il momento in cui, in capo al professionista, tale somma sarà effettivamente a disposizione sul conto corrente, a prescindere dal momento di effettuazione del pagamento e di certificazione della ritenuta da parte del sostituto d’imposta, anche ai fini della compilazione del mod. 770 ?
R: L'applicazione del principio di cassa, secondo cui i compensi e i costi assumono rilevanza nel momento in cui sono, rispettivamente, percepiti e sostenuti rappresenta il criterio ordinario di determinazione del reddito di lavoro autonomo. Le criticità collegate a detto criterio risultano connesse, per quanto concerne l’imputazione temporale dei compensi, alla individuazione del momento in cui il corrispettivo si intende incassato da parte del professionista, in particolare quando vengono utilizzati alcuni mezzi di pagamento. Per quanto riguarda gli assegni bancari e circolari, ad esempio, gli stessi rappresentano titoli di credito che si sostanziano nell'ordine scritto, impartito alla propria banca, di pagare a terzi, o a sé stessi, una precisa somma di denaro. I compensi pagati mediante assegno devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista , momento che si realizza con la consegna del titolo dal ricevente al committente. Non rileva, invece, ai fini della imputazione temporale del compenso al reddito del professionista, la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista percettore dell’assegno intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d'imposta. Nel caso di compensi pagati mediante bonifico bancario, si ritiene che ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento in cui il professionista consegue la effettiva disponibilità delle somme, debba essere individuato in quello in cui questi riceve l’accredito sul proprio conto corrente. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. Non assume rilievo, pertanto, né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, nè il momento in cui il dante causa emette l’ordine di bonifico né quello in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito. Il momento in cui il compenso si considera percepito da parte del professionista potrebbe non coincidere con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo/mese in cui in il soggetto che ha effettuato il pagamento deve effettuare il versamento della ritenuta ed includere questa ultima nel modello 770. Per il committente che paga il compenso, infatti, ai fini della adempimento dell’obbligo di effettuare la ritenuta rileva il momento in cui è stato effettuato il pagamento ovvero quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità. Il professionista, peraltro, scomputa la ritenuta subita nel periodo d’imposta in cui il compenso al quale il prelievo attiene concorre a formare il proprio reddito professionale.
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3.3 Principio di “cassa” e il pagamento tramite bonifici bancari
D: In applicazione del “principio di cassa”, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, si devono prendere in considerazione i compensi incassati e le spese pagate nel periodo d’imposta. Nel caso in cui un compenso venga regolato in prossimità della fine del mese di dicembre, mediante bonifico bancario, al fine di individuare l’anno in cui assume rilevanza fiscale, quale momento rileva? Quello in cui l’ordine di bonifico è stato impartito, oppure il momento in cui, in capo al professionista, tale somma sarà effettivamente a disposizione sul conto corrente, a prescindere dal momento di effettuazione del pagamento e di certificazione della ritenuta da parte del sostituto d’imposta, anche ai fini della compilazione del mod. 770 ?
R: L'applicazione del principio di cassa, secondo cui i compensi e i costi assumono rilevanza nel momento in cui sono, rispettivamente, percepiti e sostenuti rappresenta il criterio ordinario di determinazione del reddito di lavoro autonomo. Le criticità collegate a detto criterio risultano connesse, per quanto concerne l’imputazione temporale dei compensi, alla individuazione del momento in cui il corrispettivo si intende incassato da parte del professionista, in particolare quando vengono utilizzati alcuni mezzi di pagamento. Per quanto riguarda gli assegni bancari e circolari, ad esempio, gli stessi rappresentano titoli di credito che si sostanziano nell'ordine scritto, impartito alla propria banca, di pagare a terzi, o a sé stessi, una precisa somma di denaro. I compensi pagati mediante assegno devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista , momento che si realizza con la consegna del titolo dal ricevente al committente. Non rileva, invece, ai fini della imputazione temporale del compenso al reddito del professionista, la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista percettore dell’assegno intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d'imposta. Nel caso di compensi pagati mediante bonifico bancario, si ritiene che ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento in cui il professionista consegue la effettiva disponibilità delle somme, debba essere individuato in quello in cui questi riceve l’accredito sul proprio conto corrente. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. Non assume rilievo, pertanto, né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, nè il momento in cui il dante causa emette l’ordine di bonifico né quello in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito. Il momento in cui il compenso si considera percepito da parte del professionista potrebbe non coincidere con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo/mese in cui in il soggetto che ha effettuato il pagamento deve effettuare il versamento della ritenuta ed includere questa ultima nel modello 770. Per il committente che paga il compenso, infatti, ai fini della adempimento dell’obbligo di effettuare la ritenuta rileva il momento in cui è stato effettuato il pagamento ovvero quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità. Il professionista, peraltro, scomputa la ritenuta subita nel periodo d’imposta in cui il compenso al quale il prelievo attiene concorre a formare il proprio reddito professionale.
Re: Bonifici eseguiti a fine 2022 con valuta 2023
eh ma questa è un'altra cosa....è il principio di cassa che riguarda i redditi dei professionisti per i redditi...gianlun ha scritto: ↑ven dic 30, 2022 16:56 mi sa di no.
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D: In applicazione del “principio di cassa”, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, si devono prendere in considerazione i compensi incassati e le spese pagate nel periodo d’imposta. Nel caso in cui un compenso venga regolato in prossimità della fine del mese di dicembre, mediante bonifico bancario, al fine di individuare l’anno in cui assume rilevanza fiscale, quale momento rileva? Quello in cui l’ordine di bonifico è stato impartito, oppure il momento in cui, in capo al professionista, tale somma sarà effettivamente a disposizione sul conto corrente, a prescindere dal momento di effettuazione del pagamento e di certificazione della ritenuta da parte del sostituto d’imposta, anche ai fini della compilazione del mod. 770 ?
R: L'applicazione del principio di cassa, secondo cui i compensi e i costi assumono rilevanza nel momento in cui sono, rispettivamente, percepiti e sostenuti rappresenta il criterio ordinario di determinazione del reddito di lavoro autonomo. Le criticità collegate a detto criterio risultano connesse, per quanto concerne l’imputazione temporale dei compensi, alla individuazione del momento in cui il corrispettivo si intende incassato da parte del professionista, in particolare quando vengono utilizzati alcuni mezzi di pagamento. Per quanto riguarda gli assegni bancari e circolari, ad esempio, gli stessi rappresentano titoli di credito che si sostanziano nell'ordine scritto, impartito alla propria banca, di pagare a terzi, o a sé stessi, una precisa somma di denaro. I compensi pagati mediante assegno devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista , momento che si realizza con la consegna del titolo dal ricevente al committente. Non rileva, invece, ai fini della imputazione temporale del compenso al reddito del professionista, la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista percettore dell’assegno intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d'imposta. Nel caso di compensi pagati mediante bonifico bancario, si ritiene che ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento in cui il professionista consegue la effettiva disponibilità delle somme, debba essere individuato in quello in cui questi riceve l’accredito sul proprio conto corrente. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. Non assume rilievo, pertanto, né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, nè il momento in cui il dante causa emette l’ordine di bonifico né quello in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito. Il momento in cui il compenso si considera percepito da parte del professionista potrebbe non coincidere con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo/mese in cui in il soggetto che ha effettuato il pagamento deve effettuare il versamento della ritenuta ed includere questa ultima nel modello 770. Per il committente che paga il compenso, infatti, ai fini della adempimento dell’obbligo di effettuare la ritenuta rileva il momento in cui è stato effettuato il pagamento ovvero quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità. Il professionista, peraltro, scomputa la ritenuta subita nel periodo d’imposta in cui il compenso al quale il prelievo attiene concorre a formare il proprio reddito professionale.
Diverso è il pagamento di un bonifico ai fini detrazioni fiscali...
Quando hai pagato?
Oggi?
I soldi ti vengono prelevati subito dal conto corrente (perchè devono essere disponibili).....quindi la spesa l'hai appena fatta...se poi la banca ci mette 5 giorni a trasferire il pagamento (e arrivare i soldi al destinatario) questo non c'entra.
Se vuoi vederla come principio di "cassa" è la stessa cosa.....chi paga per "cassa" gli sono prelevati i soldi subito.....
Re: Bonifici eseguiti a fine 2022 con valuta 2023
Ora non ricordo dove (non ho tempo di cercarlo) c'è proprio un chiarimento ADE su questo...
Re: Bonifici eseguiti a fine 2022 con valuta 2023
ma i bonifici possono anche essere ritirati.
quindi il mero ordine di bonifico non ha valenza potendo eventualmente essere ritirato.
quindi il mero ordine di bonifico non ha valenza potendo eventualmente essere ritirato.
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Re: Bonifici eseguiti a fine 2022 con valuta 2023
Vale la data di partenza del denaro, cioè quando viene eseguito il pagamento realmente, non quando viene fatto in banca o sul portale. In pratica quando vengono tolti i soldi. E non si può più ritirare da quella data.
Re: Bonifici eseguiti a fine 2022 con valuta 2023
Esatto....quando dai un ordine di bonifico i soldi ti vengono prelevati subito dal conto corrente....marcoaroma ha scritto: ↑ven dic 30, 2022 18:23 Vale la data di partenza del denaro, cioè quando viene eseguito il pagamento realmente, non quando viene fatto in banca o sul portale. In pratica quando vengono tolti i soldi. E non si può più ritirare da quella data.
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Re: Bonifici eseguiti a fine 2022 con valuta 2023
Molte volte no, per esempio se lo fai lo sera li tolgono il giorno dopo, alcune banche danno la possibilità di stornarlo fino ad una certa ora anche il giorno dopo. La data da considerare è quella del giorno dopo in quel caso.