INTERPRETAZIONE DL 311/06

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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ADRIANO
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INTERPRETAZIONE DL 311/06

Messaggio da ADRIANO »

A seguito della richiesta del Comune di presentare la relazione tecnica sui consumi energetici, vorrei inviare le mie considerazioni come di seguito esposte:

Spett. le

Servizi Tecnici Edilizia Privata
Urbanistica e Ambiente


Oggetto: Denuncia di inizio attività edilizia n. 204/08 del 16.04.2008 DLgs n. 311/06

Con riferimento alla DIA di cui all’oggetto presentata da per conto dalla sig.ra per opere di manutenzione straordinaria e nella fattispecie per la realizzazione di isolamento termico a cappotto sulle pareti esterne del fabbricato, come meglio descritto nella relazione tecnica depositata, lo scrivente A.B. libero professionista termotecnico iscritto al Collegio dei Periti Industriali di Udine, evidenzia che:

- l’intervento di isolamento termico a cappotto delle pareti esterne dell’edificio previsto nella DIA avrebbe come riferimenti la finanziaria 2008, il DM 11.03.2008 e DM 07/04/2008 finalizzati alla riduzione dei consumi energetici con la detrazione delle spese ai fini IRPEF ed anche al DLgs n. 311/06;
- per l’intervento di isolamento termico citato, l’art. 3 del DLgs n. 192/05 come modificato dall’art. 1 del DLgs n. 311/06, al punto 1 recita “Salve le esclusioni di cui al comma 3 , il presente decreto si applica ai fini del contenimento dei consumi energetici:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici ed impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previsti ai commi 2 e 3”
b) comma non pertinente
c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all’art. 6

Al comma 2 dello stesso art. 3, si evidenzia per ristrutturazione di edifici esistenti, una applicazione graduale in relazione al tipo di intervento:
a) applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi …….…di superficie utile superiore a 1000 mq
2) demolizione e ricostruzione ……… di superficie utile superiore a 1000 mq
b) applicazione integrale ma ………..per ampliamento volumetrico superiore al 20% dell’intero edificio
c) applicazione limitata ………..nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzioni straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b).
2) nuova installazioni o ristrutturazione di impianti ……
3) sostituzione di generatori di calore …..
Per gli interventi descritti nella DIA in oggetto, non trovasi riscontro d’obbligo di deposito della documentazione progettuale di cui all’art. 28 della legge 09.01.91 n.10, in quanto:
- l’intervento non rientra nei casi di cui il punto a) e b) per deficienza di superficie e maggiorazione di volume
- l’intervento non rientra nel caso di cui il punto c) in quanto è prevista la sola manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e non l’ampliamento volumetrico.

In conclusione, a parere dello scrivente, non vi è l’obbligo di deposito della documentazione prevista dall’art. 28 della Legge 10/91 per l’intervento in oggetto.


SI CHIEDE CORTESEMENTE SE LA NOTA DI CUI SOPRA E' CORRETTA OVVERO SE:
A) DEVE ESSERE DEPOSITATA IN COMUNE LA RELAZIONE ART. 28 ?
B) SE L'INTERVENTO DEVE SODDISFARE IL REQUISITO U PER LA PARETI OPACHE PREVISTO DAL DL N. 311/06 E TALE CONDIZIONE DEVE ESSERE COMUNICATA AL COMUNE ?
C) SE L'ISOLAMENTO PUO' ESSERE CONSIDERATO COME INTERVENTO DI SANIFICAZIONE CONTRO LE INFILTRAZIONI D'ACQUA E QUINDI SENZA OBBLIGO DEL RISPETTO DEL VALORE U CITATO;
SI PRECISA CHE PER L'INTERVENTO NON VIENE RICHIESTO ABBATTIMENTO IRPEF 55%

Cordialità
Adriano Bulfon
Terminus
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Re: INTERPRETAZIONE DL 311/06

Messaggio da Terminus »

Scusa ma il tuo intervento non riguarda la manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio?
Allora rientri nel campo di applicazione del D.Lgs.311/06, art.3, comma 2, lettera c).1.

Di conseguenza devi produrre in Comune la relazione tecnica ex art.28 L.10/91 (secondo lo schema di cui all'All.E del 311) con indicata la verifica delle condizioni previste per questo specifico intervento (vedi All.I), ovvero fondamentalmente la verifica della trasmittanza della parete sulla quale vai ad agire.

Non conta nulla il perchè esegui l'intervento: eliminazione di infiltrazioni, terremoto, moglie che vuole rifare il fronte della casa.............se intervieni sull'involucro edilizio del tuo volume riscaldato devi comunque dimostrare di ottemperare ai requisiti del risparmio energetico.
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tizicor
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Re: INTERPRETAZIONE DL 311/06

Messaggio da tizicor »

Togli pure i riferiementi alla finanziaria e relativi DM (all'inizio della relazione SI alla fine NO) Al Comune non interessa.

Devi solo dimostrare il rispetto della trasmittanza minima prevista dal 311 per la tua zona climatica:

Esempio per ZC E:

http://www.cornaviera.it/pagina.asp?cod ... limatica_e

Per quanto riguarda la documentazione da depositare, Terminus indica l'ALLEGATO E che recita all'inizio:

....... Nel caso di applicazione parziale e/o limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni le informazione e i documenti relativi ai paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 devono essere predisposti in modo congruente con il livello di applicazione.

Nel tuo caso in questi paragrafi io scriverei: NON RICHIESTO
Terminus
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Re: INTERPRETAZIONE DL 311/06

Messaggio da Terminus »

......tranne che il punto 6 (per quanto riguarda proprio le caratteristiche termoigrometriche dei componenti opachi)
ADRIANO
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Re: INTERPRETAZIONE DL 311/06

Messaggio da ADRIANO »

Riscontro alla varie osservazioni circa l'interpretazione DL 311/06
Ho letto le varie valutazioni circa la necessità di disporre la documentazione tecnica del coefficiente U per l'applicazione del cappotto su parete esterna. Mi rimane un unico dubbio che non ho visto rilevato nelle varie risposte: all'art. 3 comma C) 1 è scritto testualmente "ristrutturazione totali e parziali, manutenzione straordinaria e amplimenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b)" - si noti che dopo "manutenzione straordinaria" (il mio caso) e inserita la "e" - si potrebbe intendere che debbono essere attuati ambedue gli interventi di manutenzione e ampliamenti volumetrici per l'applicazione del principio.
A mio parere resta comunque da valutare che se trattasi di intervento di rifacimento parziale dell'involucro (rifacimento totale o parziale di intonaco - semplice sostituzione di piastrellature od altri rivestimenti esterni) con anche l'applicazione di materiali isolanti finalizzati alla soluzione di problematiche conservative, non sono del tutto convinto che debba essere attuato un intervento per conseguire U di norme.
Un parere dei Colleghi in merito è comunque importante.
Adriano
arkanoid
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Re: INTERPRETAZIONE DL 311/06

Messaggio da arkanoid »

L'interpretazione corretta è che nel caso di interventi come quelli di cui parli sia necessario procedere alla verifica di trasmittanza e verifica di Glaser.
redigere redigere redigere
Terminus
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Re: INTERPRETAZIONE DL 311/06

Messaggio da Terminus »

Non c'è dubbio su questo punto.
Qualsiasi intervento sull'involucro edilizio costringe alle verifiche sulla trasmittanza (con la verifica termoigrometrica).

Se poi vogliamo discutere sul fatto che, leggendo il decreto alla lettera, anche il semplice rifacimento dell'intonaco esterno costringerebbe alla verifica delle trasmittanze (vedi comma 2 dell'All.I), concordo con chi sostiene che è un'assurdità, in quanto il semplice intervento sull'intonaco esterno non può obbligare a mettere un cappottone che, oltre ad essere un salasso economico, nei nostri centri storici può essere irrealizzabile.

Ricapitolando: se tocchi solo l'intonaco interno lascia perdere qualsiasi verifica (questa è una mia opinione però), se ristrutturi pareti e/o solai o sostituisci infissi allora devi effettuare la verifica U sull'elemento oggetto di intervento e di ciò devi rendere conto al Comune con il deposito della relazione tecnica.
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