Modifica sostanziale (ristrutturazione) impianto termico

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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arkanoid
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Re: Modifica sostanziale (ristrutturazione) impianto termico

Messaggio da arkanoid »

dogo73 ha scritto:
Occorre rispettare "l'ordinamento delle fonti":
- norma nazionale
- norme regionali se allineate ai principi nazionali e/o se disciplinano ambiti lasciati scoperti
- di certo i comuni non possono di normare in tale ambito in modo indiretto con definizioni "allegre" di manutenzione straordinaria o nuova costruzione, anche perchè tranne in rari casi, sono tutte copia incolla del TU edilizio, a sua volta seguito nei principi dalla Leggi regionali, tranne appunti dettagli volutamente disciplinati.

Tradotto: tranne estremi casi di fantasia, il TU ed i dettagli edilizi presenti nelle Leggi regionali per risparmio energetico non fanno a botte, anche perchè chi redige queste leggi regionali, segue nella sostanza i principi di TU ed altre normative nazionali senza avventarsi nell'inventare nuove definizioni (per lo meno io non riscontro sostanziali differenze o equivoci), che sono "fonte normativa" maggiore in termini di definizione dei principi, fatto sta che lo stesso principio di cedevolezza prevedere il rispetto dei principi "nazionali".
e qui casca l'asino: l'autorità in ambito di efficienza energetica in edilizia è regionale non nazionale, o per lo meno lo è in concorso ma domina la normativa regionale. I comuni stessi, in assenza di una norma regionale, o non in disaccordo con essa, possono istituire strumenti ulteriori rispetto alla norma nazionale. ad esempio possono richiedere documentazione aggiuntiva riguardo i serramenti, ma non possono definire un limite differente per il fabbisogno energetico.
Confondi questo con la "filosofia", che a leggerla bene è una presa per i fondelli, secondo cui tutto deve "uniformarsi" alla norma nazionale. Se tutto si deve "uniformare" allora tanto vale fare una norma nazionale e bon.
redigere redigere redigere
girondone
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Re: Modifica sostanziale (ristrutturazione) impianto termico

Messaggio da girondone »

Se tutto si deve "uniformare" allora tanto vale fare una norma nazionale


dove quel paese così indietro!? che addirittura riesce a fare un unica legge nazionale con unici dubbi da chiarire per tutti ecc.. ec...
:lol:
dogo73
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Re: Modifica sostanziale (ristrutturazione) impianto termico

Messaggio da dogo73 »

girondone ha scritto:io sono dinuovo da capo!
Boh!
Figuriamoci come stiamo messi.... Se si discute ancora di ste cose



:mrgreen:



cmq io fino ad ora.... A prescindere da cosa c è scritto su dia o pdc eccc...
Se spostano una scala e magari si deve tamponare e fare quindi una nuova parete


per me cè legge 10
Certo: infatti non hai spostato una scala. Spostare la scala ha generato effetti inquadrabili come manutenzione straordinaria di involucro esterno, quindi = ok 192.
arkanoid ha scritto:
dogo73 ha scritto:
Occorre rispettare "l'ordinamento delle fonti":
- norma nazionale
- norme regionali se allineate ai principi nazionali e/o se disciplinano ambiti lasciati scoperti
- di certo i comuni non possono di normare in tale ambito in modo indiretto con definizioni "allegre" di manutenzione straordinaria o nuova costruzione, anche perchè tranne in rari casi, sono tutte copia incolla del TU edilizio, a sua volta seguito nei principi dalla Leggi regionali, tranne appunti dettagli volutamente disciplinati.

Tradotto: tranne estremi casi di fantasia, il TU ed i dettagli edilizi presenti nelle Leggi regionali per risparmio energetico non fanno a botte, anche perchè chi redige queste leggi regionali, segue nella sostanza i principi di TU ed altre normative nazionali senza avventarsi nell'inventare nuove definizioni (per lo meno io non riscontro sostanziali differenze o equivoci), che sono "fonte normativa" maggiore in termini di definizione dei principi, fatto sta che lo stesso principio di cedevolezza prevedere il rispetto dei principi "nazionali".
e qui casca l'asino: l'autorità in ambito di efficienza energetica in edilizia è regionale non nazionale, o per lo meno lo è in concorso ma domina la normativa regionale. I comuni stessi, in assenza di una norma regionale, o non in disaccordo con essa, possono istituire strumenti ulteriori rispetto alla norma nazionale. ad esempio possono richiedere documentazione aggiuntiva riguardo i serramenti, ma non possono definire un limite differente per il fabbisogno energetico.
Confondi questo con la "filosofia", che a leggerla bene è una presa per i fondelli, secondo cui tutto deve "uniformarsi" alla norma nazionale. Se tutto si deve "uniformare" allora tanto vale fare una norma nazionale e bon.
Niente, non mi segui.
Sarò più chiaro:
- un conto è se un comune dice “se fai questo o quello, sei in energetica”
- ben altro è se un comune, senza alcuna finalità di energetica, mette nel RE tra la manutenzione straordinaria elementi fantasiosi che, per effetto della 192, hanno impatti energetici.
La 192 parla di manutenzione straordinaria di involucro e di nuove costruzioni.
Le leggi regionali rimandano (in media) a manutenzione straordinaria di involucro e di nuove costruzioni.

Ora tu puoi scegliere nel mazzo di carte la definizione di manutenzione straordinaria che preferisci, ma io sono dell’idea che conti quella locale solo se non è “distorsiva” in termini di applicazione indiretta della 192.

Ossia:
- se la regione e/o la 192 dice "manutenzione straordinaria involucro = energetica"
- se il TU dice che manutenzione straordinaria è = "x"
- mentre il comune dice che manutenzione straordinaria è "potare i fiori"
se mi permetti il potare i fiori non è energetica.

Diverso se il comune, in ambito "energetica", si dota di un regolamento che rimanda ai principi di manutenzione straordinaria del proprio RE.

Credo ora sia chiaro, ossia sia chiaro che la maggior parte dei comuni:
- non mette mano in ambito energetico, ossia non si dota di regolamenti
- al tempo stesso mette nel RE idiozie sulla manutenzione straordinaria, con impatti in termini energetici che non hanno senso.
etabeta1
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Re: Modifica sostanziale (ristrutturazione) impianto termico

Messaggio da etabeta1 »

Ciao a tutti,
io sono in Regione Lombardia e ho questo caso specifico:

appartamento in corte, sostituzione infissi esterni, cambio caldaia e realizzazione pannelli a pavimento al posto dei caloriferi, modifiche tavolari interni.

Domanda: nel mio caso sostituendo completamente l'impianto termico (generatore, distribuzione ed emissione) dovrei redigere secondo quanto mi dice la DGR 8745 la L.10 integrale su tutto; compreso le pareti esterne (che non toccherei nel mio intervento).

Non posso fare una semplice verifica degli elementi che vado a sostituire come da DL192/2005 per opere minori art.3 punto C)?

Voi cosa ne pensate?
Non possono mica obbligarmi a fare degli interventi che non voglio e non posso fare....$$

Grazie milleee
arkanoid
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Re: Modifica sostanziale (ristrutturazione) impianto termico

Messaggio da arkanoid »

lombardia -> DGR lombarda.
redigere redigere redigere
dogo73
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Re: Modifica sostanziale (ristrutturazione) impianto termico

Messaggio da dogo73 »

etabeta1 ha scritto:Ciao a tutti,
io sono in Regione Lombardia e ho questo caso specifico:

appartamento in corte, sostituzione infissi esterni, cambio caldaia e realizzazione pannelli a pavimento al posto dei caloriferi, modifiche tavolari interni.

Domanda: nel mio caso sostituendo completamente l'impianto termico (generatore, distribuzione ed emissione) dovrei redigere secondo quanto mi dice la DGR 8745 la L.10 integrale su tutto; compreso le pareti esterne (che non toccherei nel mio intervento).

Non posso fare una semplice verifica degli elementi che vado a sostituire come da DL192/2005 per opere minori art.3 punto C)?

Voi cosa ne pensate?
Non possono mica obbligarmi a fare degli interventi che non voglio e non posso fare....$$

Grazie milleee
Devi redigere L10, che è ben diverso dal fare interventi che non devi fare (voglio e posso non hanno correlazione con "devi).

Se ristrutturi l'impianto, devi seguire quanto indicato per la ristrutturazione impianto, non devi di certo rifare anche l'esterno.
Da risolvere è un'altra questione: vale la legger romani (n28 Marzo 2011, che abroga gli obblighi di 50% da rinnovabile) oppure prevale la legge regionale (cosa che non capirei proprio, visto che è precedente alla legge romani e le leggi valgono per il futuro).
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