Immaginate di ricadere in questo caso: ristrutturazione parziale di un appartamento per la quale si è presentata una DIA, ossia la classica pittata con sostituzione degli infissi senza che vengano toccate le pareti opache, e rifacimento totale dell'impianto termico.
Prima domanda: Intanto si tratta di capire in quale caso dell'Art. 3 comma 2 del Decreto 192 si ricade. Sicuramente stiamo alla lettera c ma al punto 1 o al punto 2? La scelta non è indifferente, infatti solo se si ricade nel caso 2 si può usufruire dell'aumento del 50% sul FAEP limite, che in caso contrario probabilmente non risulterebbe mai verificato senza tale bonus.
Infatti gli edifici costruiti a cavallo degli anni 50-60, in genere avevano pareti del tipo a cassetta con mattoni forati, ma senza coibentazione interna, il che equivale ad una trasmittanza dell'ordine dei 1,12 W/mq*K. Con questi valori e con infissi di tipo vetro camera si riesce a soddisfare il FAEP limite maggiorato del 50% ma non quello senza maggiorazione.
Seconda domanda: supponiamo di ricadere, dopo ampia riflessione, al punto 2, considerando prioritaria la ristrutturazione termica a fronte di quella architettonica, considerata alla stregua di una ristrutturazione ordinaria. Supponiamo che si sia fatta la verifica del FAEP e che questa risulti soddisfatta con il FEAP limite maggiorato del 50%.
A questo punto, gli infissi che vengono sostituiti devono comunque rispettare i limiti previsti dalle tabelle 4a e 4b, o è sufficiente la verifica del FAEP che si è fatta?
Decreto 192/2005: Domanda
Moderatore: Edilclima
Re: Decreto 192/2005: Domanda
Prova a leggere l'argomento "Ristrutturazione parziale e nuovo impianto", presente verso la fine della pagina n°2 del forum.
Re: Decreto 192/2005: Domanda
Ho letto ed è tutto molto chiaro ed anch'io ho dato questa interpretazione perchè è quella più logica e di buonsenso! Tuttavia tale interpretazione suppone che si possa ricadere contemporaneamente in 2 ambiti di intervento, uno per i lavori architettonici e uno per quelli impiantistici, cosa che non è precisata in nessun punto del Decreto 192.
Nella legge 10 l'ambito di intervento doveva essere scelto univocamente tra i tre possibili (Caso A, B, e C), e questo non creava conflitti. Nel caso del decreto 192 invece, qualora la scelta dell'ambito di intervento, dovesse essere univoca, si giungerebbe a conclusioni radicalmente diverse da quelle prima dette.
Infatti nel caso prima esposto ricadremmo sicuramente nel caso Art. 3 comma 2 lettera c numero 1, il quale comprenderebbe i sottocasi numero 2 e 3 i quali vanno via via a circoscrivere l'intervento ad un ambito di applicazione sempre più ristretto, fino alla sola sostituzione del generatore. Andando poi all'allegato I del Decreto 192, comma 2, si apprenderebbe che sarebbe necessario rientrare nei limiti delle trasmittanze definiti dalle tabelle 1,2 3, 4, per tutte le strutture edilizie, anche quelle che non si intendeva ristrutturare. Come dire: o non cambi niente o se cambi un infisso devi rifare tutto!
Una volta rifatto tutto la verifica del decreto 192 sarebbe poi automaticamente soddisfatta per quanto detto al comma 5 dell'allegato I,e questo spiegherebbe come mai al comma 2 non si richiedono verifiche sul FAEP!
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico fa alcune precisazioni sulla logica del decreto che fanno ben sperare che l'interpretazione giusta sia la tua, tuttavia nemmeno la circolare precisa che si possa ricadere in 2 ambiti contemporaneamente!
Attualmente io applico il criterio da te suggerito, ma il dubbio per me permane!
saluti, Marcus
Nella legge 10 l'ambito di intervento doveva essere scelto univocamente tra i tre possibili (Caso A, B, e C), e questo non creava conflitti. Nel caso del decreto 192 invece, qualora la scelta dell'ambito di intervento, dovesse essere univoca, si giungerebbe a conclusioni radicalmente diverse da quelle prima dette.
Infatti nel caso prima esposto ricadremmo sicuramente nel caso Art. 3 comma 2 lettera c numero 1, il quale comprenderebbe i sottocasi numero 2 e 3 i quali vanno via via a circoscrivere l'intervento ad un ambito di applicazione sempre più ristretto, fino alla sola sostituzione del generatore. Andando poi all'allegato I del Decreto 192, comma 2, si apprenderebbe che sarebbe necessario rientrare nei limiti delle trasmittanze definiti dalle tabelle 1,2 3, 4, per tutte le strutture edilizie, anche quelle che non si intendeva ristrutturare. Come dire: o non cambi niente o se cambi un infisso devi rifare tutto!
Una volta rifatto tutto la verifica del decreto 192 sarebbe poi automaticamente soddisfatta per quanto detto al comma 5 dell'allegato I,e questo spiegherebbe come mai al comma 2 non si richiedono verifiche sul FAEP!
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico fa alcune precisazioni sulla logica del decreto che fanno ben sperare che l'interpretazione giusta sia la tua, tuttavia nemmeno la circolare precisa che si possa ricadere in 2 ambiti contemporaneamente!
Attualmente io applico il criterio da te suggerito, ma il dubbio per me permane!
saluti, Marcus
Io ho avuto una risposta dall'ing. Moneta del Ministero, secondo il quale nel caso di ristrutturazione dell'impianto termico che renda necessario aumentare l'isolamento di pareti o la sostituzione di serramenti perchè non si verifica la condizione FEP<1.5FEP limite, deve prevedere per le strutture oggetto di intervento il rispetto dei paramentri minimi dell'allegato C